Sgravi contributivi per l’assunzione di donne vittime di violenza

La Legge di Bilancio 2024 (L.213/2023) ha introdotto un valido strumento volto a fornire sostegno e supporto alle donne vittime di violenza.

In particolare, si tratta di un esonero contributivo, nella misura del 100%, previsto in capo ai datori di lavoro che assumono, nel triennio 2024-2026, tali categorie di donne.

Non è, evidentemente, l’unica forma tutela giuslavoristica in materia messa a disposizione dal nostro ordinamento. Ricordiamo, infatti, che, sempre al fine di tutela delle donne vittime di violenza, sono previste anche le seguenti misure: l’accesso all’assegno d’inclusione; il diritto al passaggio da full-time a part-time; il diritto al congedo per le donne vittime di violenza di genere e, soprattutto, il c.d. Reddito di libertà.

Quest’ultima previsione è strettamente correlata a quella in esame.

Infatti, l’esonero contributivo de quo trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro privati che assumono donne:

  1. Disoccupate;
  2. vittime di violenza;
  3. beneficiarie del Reddito di libertà al momento dell’assunzione.

Tale ultima misura consiste in un contributo economico (introdotto dal DPCM del 17.12.2020 e rinnovato dalla Legge di Bilancio 2024) erogato dall’INPS, nella misura massima di € 400,00 mensili per non più di 12 mesi, volto a favorire percorsi di emancipazione e di autonomia alle donne vittime di violenza o comunque in condizione di particolare povertà e fragilità.

Possono essere percettrici di tale beneficio le donne vittime di violenza:

  • Seguite dai centri antiviolenza riconosciuti da Regioni o dai Servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;
  • Con figli minori o senza figli;
  • Cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie con regolare permesso di soggiorno ovvero con status di rifugiate politiche o protezione internazionale sussidiaria.

Esclusivamente per le assunzioni che avvengano nell’anno in corso, la Legge di Bilancio, in deroga ai requisiti sopramenzionati, ha previsto la possibilità di beneficiare dello sgravio contributivo in esame anche per l’assunzione delle percettrici del c.d. Reddito di Libertà nel corso dell’anno 2023.

Per quanto riguarda la durata dello sgravio, essa dipende dalla tipologia di rapporto lavorativi instaurato. Nello specifico, essa è prevista, a far tempo dalla data di assunzione, per:

  • 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato;
  • 18 mesi in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a indeterminato;
  • 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato (comprese le proroghe).

L’esonero spetta anche in caso di rapporto di lavoro part-time e somministrato.

L’esonero del 100% dei contributi previdenziali datoriali che possono effettivamente essere oggetto di sgravio, non è, tuttavia, senza limiti. Esso, infatti, è previsto nella misura massima di 8.000,00 annui; € 666,66 mensili e, in caso di instaurazione o risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del mese, € 21,50 per die.

Al datore di lavoro è inibito l’accesso allo sgravio de quo ove:

  • L’assunzione avviene sulla base di un obbligo precedente;
  • L’assunzione viola il diritto di precedenza;
  • Il datore ha in atto sospensioni del lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale (eccetto se per produzioni o inquadramenti differenti);
  • Le lavoratrici sono state licenziate nei sei mesi precedenti, da parte del medesimo datore ovvero da datori che, al momento del licenziamento, presentavano assetti proprietari coincidenti o comunque in rapporti di collegamento o controllo con il datore.

Ricordiamo, infine, che l’invio tardivo della comunicazione obbligatoria di instaurazione o modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione, comporta la perdita del diritto all’esonero per il periodo intercorrente tra l’assunzione e la comunicazione stessa.

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03/05/2024 @RIPRODUZIONE RISERVATA - SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L’ASSUNZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA - GF LEGAL