IL CONTRATTO A TERMINE DOPO IL D.L. 34 del 2014

L'istituto del contratto a termine è stato modificato dal recente intervento legislativo e oggi risulta caratterizzato da nuove quattro condizioni per addivenire alla sua stipula:
1) la clausola appositiva del termine va inserita nell'atto scritto, che deve richiamare espressamente i diritti di precedenza. Si tenga comunque presente che il sistema delle causali non scompare del tutto in quanto l'art. 10, 7°comma, del d. lgs. n. 368/2001 continua a prevedere l'esclusione dai limiti numerici dei contratti stipulati per alcune di esse, prima fra tutte la ragione sostitutiva e quella riferita alla stagionalità.
In proposito si può osservare che a volte il datore di lavoro ha dell'interesse ad indicare una causale sostitutiva nell'atto scritto, perché ciò gli consente alcuni vantaggi:
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PRESTAZIONI DISCONTINUE E AMMORTIZZATORI SOCIALI

La gestione delle prestazioni discontinue e il riflesso sugli ammortizzatori sociali
di Mario Fusani
articolo pubblicato sul Quotidiano del Lavoro del Sole 24 ore del 23 Ottobre 2014
 
Le prestazioni discontinue o di durata limitata nel tempo, a parità di quantità lavorativa rispetto a prestazioni distribuite con maggior omogeneità, possono dare origine a trattamenti previdenziali ed assistenziali completamente differenti. La equiparazione del trattamento, invece, potrebbe ben assecondare le necessità della azienda, che otterrebbe prestazioni maggiormente flessibili in relazione alle punte di necessità e consentirebbe al lavoratore di raggiungere, più agevolmente, il medesimo risultato (Aspi, mini Aspi, o il nuovo istituto più egualitario che dovesse risultare dalle deleghe previste, qualora il Jobs Act dovesse essere definitivamente approvato).
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COMMENTO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA I SEZ. CIVILE LAVORO DEL 18 LUGLIO 2014

Non è raro che il tema degli appalti, nell'ambito del diritto del lavoro, divenga oggetto di pronunce significative da parte dei Giudici del Lavoro.
In questo senso, è significativa la sentenza del 18 luglio 2014 con la quale il Tribunale di Padova, è entrato nel merito del termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento connesso all'azione di accertamento, volta alla verifica della sussistenza del rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso da quello con il quale era stato stipulato il contratto.
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