Nuova disciplina whistleblowing Decreto Legislativo 24/2023
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 24 DEL 10 MARZO 2023 UNI(RI)FORMA LA DISCIPLINA NAZIONALE DEL SETTORE PUBBLICO E DEL PRIVATO IN TEMA DI WHISTLEBLOWING
Il Decreto Legislativo n. 24, del 10 Marzo 2023, “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, racchiude, in un unico testo normativo, l’intera disciplina della protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Il c.d. “whistleblowing” aveva già trovato una disciplina a livello nazionale, sia nel settore pubblico con il D.Lgs. n. 165/2001, sia nel settore privato, con il D.Lgs. 231/2001 in materia di prevenzione dei crimini d’impresa e con la L. 179/2017 in materia di anti-riciclaggio.
Oggi, il D.Lgs. 24/2023, in attuazione della Direttiva Europea 2019/1937, interviene anche estendendo la platea dei destinatari degli obblighi, dettagliando ulteriori condotte potenzialmente illecite ritenute meritevoli di segnalazione, nonché disciplinando in modo più compiuto i canali di segnalazione e rafforzando la tutela dei segnalanti.
Approfondiamo: quali violazioni si possono segnalare, ambito di applicazione e decorrenza, soggetti segnalanti nel settore privato, sistema delle segnalazioni, misure di protezione dei segnalanti, sanzioni e note conclusive sulla nuova disciplina del whistleblowing
WHISTLEBLOWING Decreto Legislativo n. 24 del 10 Marzo 2023 Le violazioni che si possono segnalare
Al di fuori delle fattispecie che l’articolo 1 del Decreto, al comma 2, esclude dall’ambito oggettivo di applicazione, le violazioni rilevanti, che possono essere segnalate, non sono un elenco tassativo di reati o irregolarità.
Genericamente sono indicati come atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. Essi possono consistere in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
L’AMBITO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA: 15 luglio 2023 e 17 dicembre 2023
Le novità che porta con sé il Decreto Legislativo sopra citato comprendono anche i soggetti che devono adottare e uniformarsi alla normativa in tema di whistleblowing.
Infatti, sono tenuti a rispettare la disciplina e sono obbligati a predisporre i canali di segnalazione, quegli enti privati che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
- hanno impegnato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- si occupano di alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
Ai soggetti di diritto privato, di cui sopra, si affiancano, anche, i soggetti del settore pubblico.
Già a partire dal 15 luglio del 2023, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo, in oggetto, producono i loro effetti, sia per il settore pubblico che per il privato. All’interno del settore privato è necessario fare un distinguo:
- la data di cui sopra è rilevante per gli enti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti a tempo determinato o indeterminato, pari o superiore a 250;
- una diversa decorrenza, invece, è prevista per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media non superiore a 249 lavoratori dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, che dovranno uniformarsi alle previsioni del Decreto a decorrere dal 17 dicembre 2023.
WHISTLEBLOWING I SOGGETTI SEGNALANTI NEL SETTORE PRIVATO
L’intera normativa del D.Lgs. 24/2023, ha come “personaggio principale” la figura del soggetto segnalante, per il quale è stata predisposta un’ampia tutela sotto molteplici punti di vista.
Ma quali soggetti posso essere ricompresi nella categoria dei “segnalanti”?
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 24/2023, oltre ai soggetti operanti nel settore pubblico, nell’elenco dei soggetti segnalanti ricadono:
• i lavoratori di soggetti del settore privato;
• i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione (meglio identificato alla lettera d));
• i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
• i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
• i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
• gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.
IL SISTEMA DELLE SEGNALAZIONI per le condotte e i fatti illeciti commessi nel contesto lavorativo
È possibile individuare diversi canali di segnalazione all’interno della nuova disciplina:
- Canale di segnalazione interna, predisposti da ciascuno dei soggetti del settore pubblico e soggetti del settore privato;
- Canale di segnalazione esterna, predisposto dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione) o da altri Enti deputati alla gestione delle segnalazioni “esterne”, a cui si può ricorrere nei casi previsi dall’art. 6 del D.Lgs. 24/2023;
Il legislatore sembra aver posto i canali di segnalazione in ordine gerarchico.
La disciplina in oggetto, infatti, ha dato priorità al canale di segnalazione interna, dal momento che gli enti destinatori della normativa hanno l’obbligo di istituirlo, indicando anche le condizioni in presenza delle quali è, inoltre, possibile anche accedere alla segnalazione esterna.
Oltre a tali canali di segnalazione è possibile, alle condizioni previste, effettuare una c.d. divulgazione pubblica, intesa come azione diretta a rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, oltre che una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
Va da sé che la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate, siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.
MISURE DI PROTEZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI SEGNALANTI
Il capo III del Decreto Legislativo n. 24/2023 racchiude la principali novità introdotte a livello nazionale, in armonia con gli obbiettivi Europei.
La tutela principale attiene alla protezione del segnalante da ritorsioni che potrebbe subire a seguito della segnalazione.
Come previsto espressamente, infatti, gli enti e le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Il Decreto in oggetto, inoltre, prevede una “lista nera” di fattispecie che sono da ritenersi ritorsive, istituendo, quindi, una vera e propria presunzione legale di ritorsività.
Tra le condotte presumibilmente ritorsive, tra le altre, l’art. 17 c.4 cita anche, ad esempio, il licenziamento, il mutamento di mansioni, il mancato rinnovo di un contratto a termine ecc…
La gestione delle comunicazioni di ritorsioni, nel settore pubblico e nel settore privato, compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell’Ispettorato della funzione pubblica e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Per quanto riguarda la prova della ritorsione, il segnalante potrà giovare della presunzione di legge, tanto che sarà onere di colui al quale è addebbiato il comportamento ritorsivo provare che gli atti e le condotte poste in essere sono state motivate da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia.
Ulteriore fondamentale tutela è la riservatezza del segnalante. Infatti, l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione, da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.
Specifiche tutele sono previste nell’ambito dei procedimenti penali, in quelli dinanzi la Corte dei Conti e nei procedimento disciplinari.
A ciò si aggiunga che e segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
SANZIONI
L’ANAC è, altresì, autorizzata a irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, ad esempio, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
- non sono stati istituiti canali di segnalazione;
- l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle fissate dal D.lgs. n. 24/2023;
- non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- sono state commesse ritorsioni;
- la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
- è stato violato l’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante.
La nuova disciplina del WHISTLEBLOWING NOTE CONCLUSIVE
Come è possibile appurare dalle sintetiche informazioni riportate nell’articolo, la nuova disciplina del whistleblowing, in conformità con la Direttiva 2019/1937, è tesa a tutelare e rafforzare la posizione del segnalante.
Tutela posta in essere attraverso un intervento che vede riformati diversi aspetti, a partire dalla previsione di diversi obblighi per una più dettagliata categoria di Enti; attraverso la creazione di nuovi canali di segnalazione; una più ampia tutela alla riservatezza e privacy; con la sanzione delle condotte ritorsive, cui si collega una lunga lista di fattispecie presuntivamente ritenute tali, e via dicendo.
In questo modo si è voluto creare una sorta di “safe zone” per il segnalante, che non dovrà più temere ripercussioni nel denunciare violazioni di norme dell’Unione Europea o nazionali.
Rassegna stampa sul tema:
- Articolo intervista Avv. Fusani, Co-Founder GF Legal, su La Repubblica: DENUNCE NELLE AZIENDE LA SEGRETEZZA E’ UN REBUS | ALBUM SPECIALE IMPRESE E LAVORO – LA REPUBBLICA 31 Gennaio 2024
- Articolo Ordine illegittimo: è responsabile anche il lavoratore che lo esegue | L’ENOLOGO RIVISTA UFFICIALE DI ASSOENOLOGI Gennaio-Febbraio 2024
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO TEMA
I nostri contributi hanno lo scopo di informare e fornire aggiornamenti, ad aziende ed associazioni, per comprendere ed affrontare i cambiamenti del mondo del lavoro e societario.
Ogni tema merita di essere affrontato e approfondito tenendo conto delle esigenze di ogni singola realtà aziendale.
Per questo motivo ci rendiamo disponibili a fornire maggiori informazioni sui temi trattati.
CONTATTACI
Se desideri semplicemente restare aggiornato sui temi del diritto del lavoro e sindacale, diritto commerciale e societario
Seguici sui nostri canali social Linkedin | Twitter
Iscriviti alla Newsletter qui
14/07/2023 @RIPRODUZIONE RISERVATA – Nuova disciplina del whistleblowing Decreto Legislativo 24/2023 – GF LEGAL