E-commerce: da luglio 2023 nuovi obblighi a tutela dei consumatori

Articolo 17-bis codice del consumo: Da Luglio 2023 In Italia Nuovi obblighi per e-commerce e marketplace su annunci di riduzione dei prezzi

Dal 1 luglio 2023 scattano gli obblighi di cui al nuovo articolo 17-bis, del Codice del Consumo, recante “Annunci di riduzione dei prezzi” in ambito e-commerce e marketplace.

Come non farsi trovare impreparati?

Elenchiamo nel dettaglio le novità:

 

Quali sono le novità richieste ad e-commerce e marketplace da luglio 2023?

Il professionista che, nell’esercizio della propria attività, utilizza anche un negozio online per la vendita dei prodotti, dovrà rispettare precise prescrizioni, preordinate all’informativa e alla tutela dei consumatori.

Il sopracitato articolo 17-bis, in prima battuta, stabilisce il seguente obbligo:
• Il professionista ha l’obbligo di indicare, oltre al prezzo attuale (ridotto), il prezzo precedente, il quale dovrà coincidere con il prezzo più basso a cui il bene è stato venduto alla generalità dei consumatori, nei 30 giorni precedenti alla riduzione;

A questa novella prescrizione, non mancano di essere affiancate le opportune eccezioni. Nello specifico la previsione di cui sopra non dovrà essere applicata nei seguenti casi:
• Riduzione del prezzo progressivamente incrementata, in relazione a una singola campagna di vendita;
• Prodotti agricoli e alimentari deperibili;
• Casi di prodotti che sono stati immessi sul mercato, da un periodo di tempo inferiore a 30 giorni.

La novità dell’articolo 17-bis continua, pur sempre, a convivere con la regola dell’indicazione della percentuale di sconto applicata sul prodotto (art. 15, comma 5 del Decreto Legislativo n. 114/1998).

 

QUALI SONO LE CONSEGUENZE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 17-BIS?

Sul piano sanzionatorio bisogna distinguere due diverse fattispecie di violazione dell’articolo in oggetto:

1. Nel caso in cui si ometta di osservare le sole prescrizioni di cui all’art.17-bis, è prevista una sanzione amministrativa che va da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00;

2. Nella diversa ipotesi in cui vengano prestate informazioni ingannevoli, relative alla riduzione del prezzo, la sanzione può raggiungere fino a Euro 10 milioni, poiché tale ipotesi configura la fattispecie di pratiche commerciali scorrette, alle quali segue un diverso regime sanzionatorio.

 

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12/06/2023 @RIPRODUZIONE RISERVATA – E-commerce: da luglio 2023 nuovi obblighi a tutela dei consumatori – GF LEGAL