Maggio 2023
 

E-COMMERCE: COME CAMBIANO LE REGOLE DEL “GIOCO” CON L’APPROVAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 26/2023 ADEGUAMENTO ALLA C.D. “DIRETTIVA OMNIBUS” | L'ENOLOGO RIVISTA UFFICIALE DI ASSOENOLOGI

Il D.Lgs. 26/2023 ha recepito la Direttiva 2019/216, c.d. “Direttiva Omnibus”, sulle nuove disposizioni normative atte a rafforzare la tutela dei consumatori nel mondo e-commerce.

A decorre da aprile e luglio 2023, i gestori di negozi online, tra i quali annoveriamo le categorie dei produttori vitivinicoli ed i grossi rivenditori del settore, sono tenuti ad aggiornare l’operatività degli e-commerce secondo alcuni aspetti rilevanti di informazione e pubblicità a protezione dei consumatori.

Definiamo gli aggiornamenti richiesti al mondo degli ecommerce da aprile 2023 e le disposizioni che vengono previste da luglio 2023.

 

Rubrica "Diritto&Lavoro"
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Aggiornamento sugli obblighi informativi

La normativa per i professionisti che concludono “contratti a distanza”, al cui interno il Codice del Consumo fa rientrare la vendita attraverso lo strumento di internet, è aggiornata e ampliata.

Se da una parte non era necessario fornire il recapito telefonico del professionista, attraverso la previsione “ove disponibile”, dal 2 aprile 2023, tale adempimento è reso obbligatorio e si aggiunge al novero delle informazioni da fornire al consumatore, in una fase antecedente alla conclusione del contratto.

Un altro dato che si aggiunge alla, già lunga, lista di informazioni preventive, riguarda una specifica sul prezzo. Sul medesimo, infatti, deve emergere se è stato “personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato”.

In ogni caso, per la categoria dei venditori c.d. di marketplace le incombenze non terminano qui.
Per essi, infatti, sono prescritti una serie di obblighi di informazione supplementari il cui contenuto tocca le seguenti questioni:
• l’informativa sui parametri che determinano l’ordine della classificazione (c.d. ranking) dei prodotti sulla base della ricerca avviata dal consumatore;
• informazioni che attengono alla qualifica soggettiva della controparte contrattuale;
• informazioni sulla ripartizione degli obblighi verso i consumatori.

Ne parliamo anche nella news E-COMMERCE: DA APRILE 2023 NUOVE DISPOSIZIONI A PROTEZIONE DEI CONSUMATORI 

Da luglio 2023 andrà indicato anche il prezzo precedente

Si aggiunge un nuovo importante articolo al Codice del Consumo, il 17-bis, recante “Annunci di riduzione di prezzo”, che inizierà a produrre i suoi effetti a far data dal 1° luglio 2023.

Tale recente introduzione si inserisce nell’ambito delle norme che regolano l’indicazione dei prezzi, più nello specifico, ai casi di riduzione del prezzo di vendita del prodotto.
Infatti, per i casi in cui viene applicata la detta riduzione, il professionista ha l’obbligo di indicare, oltre al prezzo attuale (ridotto), il prezzo precedente, il quale dovrà coincidere con il prezzo più basso a cui il bene è stato venduto alla generalità dei consumatori, nei 30 giorni precedenti alla riduzione.

Tale regola non manca delle sue eccezioni.
La prima si concreta nei casi di riduzione del prezzo progressivamente incrementata in relazione a una singola campagna di vendita.
A quest’ipotesi si affiancano i casi di prodotti agricoli e alimentari deperibili e i casi di prodotti che sono stati immessi sul mercato, da un periodo di tempo inferiore a 30 giorni.
Rimane in vigore, accanto all’indicazione del prezzo precedente, la regola dell’indicazione della percentuale di sconto applicata sul prodotto (art. 15, comma 5 del Decreto Legislativo n. 114/1998).

In coda al nuovo articolo 17-bis, non mancano di essere inserite le SANZIONI cui si incorre per la violazione delle norme prescritte, ai fini degli annunci di riduzione del prezzo, sinteticamente sopra descritte.
L’ammontare della sanzione amministrativa va da € 516,00 ad € 3.098,00. L’importo della sanzione può aumentare fino a un massimo di € 10 milioni nel caso di prestazione di informazioni, relativa alla riduzione del prezzo, ingannevoli poiché tale ipotesi configura la fattispecie di pratiche commerciali scorrette, alle quali segue un diverso regime sanzionatorio.

Ne parliamo anche nella news DA LUGLIO 2023 NUOVI OBBLIGHI PER E-COMMERCE E MARKETPLACE SU ANNUNCI DI RIDUZIONE DEI PREZZI

 

NUOVE FATTISPECIE DI “PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE”

Per quanto riguarda le pratiche commerciali scorrette (anche definite “ingannevoli”) è stata ampliata la lista di condotte che possono portare all’inflizione di sanzioni di pesante portata – aumentata, dal medesimo D.lgs. 26/2023, da un massimo di € 5 milioni a € 10 milioni - tra cui, qui di seguito, vengono riportate le principali:
• nelle attività di marketing è vietato promuovere un bene in uno, Stato Membro dell’UE, come identico a un bene commercializzato in altri Stati Membri, quando il medesimo non ha le corrispettive caratteristiche e composizioni del secondo (c.d. “dual quality”);
• fornire garanzie sull’attendibilità delle recensioni rilasciate dai consumatori sui prodotti;
• divieto di compiere false recensioni o falsi apprezzamenti;
• l’obbligo di indicare il soggetto (professionista o privato) che vende i prodotti tramite piattaforma online, dal momento che, nel caso di soggetto privato, non trovano applicazione le norme a tutela del consumatore.

Sono stati introdotti, inoltre, nuovi parametri per determinare la classifica dei prodotti, allorché è data la possibilità di ricercare prodotti offerti da professionisti diversi.

Ciò che emerge è il fatto che le sanzioni legate alle pratiche commerciali scorrette hanno subito un cambiamento, in senso negativo, per il professionista che le viola.

Difatti è stato introdotto, in via ulteriore, uno specifico regime sanzionatorio per le violazioni di importanza c.d. “unionale”.

Per esse, l’importo massimo della sanzione erogata dall’Autorità Garante della Concorrenza può arrivare fino al 4% del fatturato annuo, realizzato in Italia o in altro Stato Membro dell’UE interessato (l’importo massimo della sanzione è pari a € 2 milioni).

E' quindi opportuno che i venditori on-line o i marketplace, rivedano al più presto le previsioni dei propri siti nonché le condizioni di vendita, al fine di non incorrere nelle sanzioni qui prospettate.

 

Cristina Gandolfi e Mario Fusani

 

Estratto dall'articolo pubblicato su L'ENOLOGO ON LINE - la rivista ufficiale di Assoenologi

 

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30/05/2023 @RISERVATO GF LEGAL - E-commerce come cambiano le regole con decreto legislativo 26/2023 adeguamento Direttiva Omnibus | L'ENOLOGO RIVISTA UFFICIALE DI ASSOENOLOGI -  articolo Avv. Cristina Gandolfi e Avv. Mario Fusani- GF Legal - pubblicato su L'Enologo (l'ENOLOGOnline) la rivista ufficiale di Assoenologi