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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: LA PATENTE A PUNTI

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: LA PATENTE A PUNTI

È in arrivo un nuovo provvedimento per garantire la sicurezza sul lavoro ed evitare violazioni:
A partire dal 1° ottobre 2024 sarà in vigore la nuova “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi.

Il nuovo Art. 27 del D.Lgs. n.81/2008, rubricato “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” (introdotto a seguito del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56) prevede un nuovo sistema di qualificazione e di sanzioni per le imprese e i lavoratori autonomi, basato su un meccanismo simile a quello della patente “a punti” prevista per la guida.

 

Rubrica “Il parere del legale”
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Il possesso di tale documento sarà necessario per operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 c. 1 l. a) D.Lgs. 81/2008, salvo che vegano effettuate mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione Europea sarà sufficiente possedere un documento equivalente, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine, e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione Europea, un documento riconosciuto secondo la legge italiana.

Come presentare la domanda

I requisiti per la patente a punti saranno autocertificati dal richiedente. Nelle more del rilascio della patente è, comunque, consentito lo svolgimento dell’attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Con successivo Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, verranno individuate le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente nonché i contenuti informativi della patente medesima. Atteso che l’attribuzione della patente consegue ad un’autodichiarazione, in caso di dichiarazioni mendaci, la patente verrà revocata, in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca, il lavoratore autonomo o l’impresa può richiedere il rilascio di una nuova patente, purché ne ricorrano i requisiti previsti dalla legge.

Gli ambiti di applicazione

Le disposizioni troveranno inizia le applicazione nei settori, come quello edile, che maggiormente ricorrono a lavorazioni in cantieri temporanei e mobili. Nello specifico, per cantiere temporaneo o mobile, si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. Non è, tuttavia, possibile escludere che tali disposizioni potranno essere, successivamente, estese ad altri ambiti di attività individuati con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, come espressamente previsto dal comma 14 dell’art. 27 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. Inoltre, non tutti i datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, di cui all’art. 89 c. 1 l. a) D. Lgs. 81/2008, saranno tenuti al possesso della patente. Sono, infatti, esonerate le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA (obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori) con posizione in classifica pari o superiore alla terza, rilasciata da appositi soggetti, espressamente autorizzati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, e volta ad accertare la conformità dei soggetti esecutori di lavori pubblici alle disposizioni comunitarie. Sono, inoltre, esclusi dall’ambito di applicazione della normativa, coloro che, all’interno del cantiere, forniscono esclusivamente forniture o che effettuano prestazioni meramente intellettuali.

Crediti, sanzioni ed esoneri

La patente, inizialmente, è dotata di un punteggio pari a 30 crediti. Tuttavia, per operare legittimamente in cantieri temporanei o mobili, le imprese e i lavoratori autonomi dovranno riportare, continuativamente, una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Come previsto anche per c.d. patente di guida a punti, in caso di violazioni, accertate con provvedimenti definitivi, quali Sentenze passate in giudicato e Ordinanze di Ingiunzione divenute definitive, l’iniziale punteggio può essere decurtato di un numero di punti che varia in funzione della violazione accertata. In particolare, l’Allegato I bis al D. Lgs. 81/2008 smi, prevede un elenco di 29 violazioni che prevedono una decurtazione minima di 1 punto fino a un massimo di 20 punti. In caso di molteplici violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti vengono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Inoltre, in caso di infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere la patente, in via cautelare, fino a dodici mesi.

Successivamente, con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, verranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. Inoltre, la mancanza della patente (e di documenti equivalenti) o il possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000, sanzione non soggetta alla procedura di diffida, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi. A ciò si aggiunga che, alle aziende e ai lavoratori autonomi, con un credito inferiore a 15 punti, non verrà consentito di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività in corso, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto e fatti salvi gli altri provvedimenti di legge.

Conclusioni

Come detto, le nuove disposizioni fin qui analizzate riguardano principalmente le attività edili, svolte in cantieri mobili, ma è ragionevolmente presumibile che tale sistema venga presto esteso anche ad altri settori, compreso quello della logistica. Il contrasto alle violazioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, infatti, costituisce una delle priorità assolute per il Legislatore del Lavoro. Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, infatti, ha affermato che: “Dopo 16 anni introduciamo la patente a punti che svilupperemo con il supporto delle parti sociali e le organizzazioni di categoria dell’edilizia, con l’obiettivo di far crescere questo percorso e inserire altre attività. Ora come ora l’attenzione specifica è posta sui cantieri”.


I REQUISITI PER LA PATENTE A PUNTI

Nello specifico, la nuova patente verrà rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro all’azienda e al lavoratore autonomo che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza;
c) possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
d) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR),nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti della normativa vigente.

 

Mario Fusani

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20/06/2024 @RIPRODUZIONE RISERVATA – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: LA PATENTE A PUNTI | IL GIORNALE DELLA LOGISTICA –  Avv. Cristina Gandolfi e Avv. Mario Fusani – GF Legal – pubblicato sul portale Il Giornale della Logistica