RAPPORTI DI LAVORO INTERNAZIONALI. LAVORATORI MARITTIMI: CONTRIBUTI, CONTRATTO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN ARBITRATO | SHIPMAG

12/03/2021
 

RAPPORTI DI LAVORO INTERNAZIONALI. LAVORATORI MARITTIMI: CONTRIBUTI, CONTRATTO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE in arbitrato | SHIPMAG

scelta del regime previdenziale e risoluzione delle controversie PER I LAVORATORI dipendenti in Italia CHE PRESTANO LA PROPRIA MANO D’OPERA ALL’ESTERO.

L’intevento di Mario Fusani, giuslavorista ed arbitro, sul magazine digitale, diretto da Vito de Ceglia, dedicato ai settori portuale, logistico e marittimo.

I giudici della Sez. Lavoro della Corte di Cassazione (Ordinanza 21 dicembre 2020 n. 29236) hanno rinviato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione relativa alla legislazione applicabile ai dipendenti di una compagnia aerea, per chiarire se la compagnia debba pagare i contribuiti dei propri dipendenti in Italia o se scegliere il regime previdenziale e anche contrattuale stabilendo che il rapporto sia disciplinato dal diritto irlandese.

Il caso in esame è uno spunto interessante anche per i lavoratori del settore marittimo, uno dei più complessi anche per le molte fonti che lo regolano e che devono essere analizzate in caso di necessità.

Tra queste:

  • le norme di legge del Paese cui è conferita la competenza;
  • i CCNL di settore;
  • il Codice della Navigazione e la sua espressa estensione applicativa;
  • la MLC-2006, vale a dire la Maritime Labour Convention che vincola i paesi aderenti tra cui l’Italia.

E’ bene ricordare che lo Stato di cui batte bandiera la nave è competente rispetto ad eventuali controversie attinenti questioni giuslavoristiche, incluse quelle su aspetti contributivi.
A tale principio generale, tuttavia, si accompagnano due eccezioni previste nel Regolamento.

La prima, riguarda l’ipotesi che non sia più applicabile per qualsiasi ipotetico motivo la legge dello Stato di cui la nave batte bandiera.

La seconda concerne l’ipotesi sempre prevista dal Regolamento in base alla quale, il lavoratore, che è occupato a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro ed è retribuito per tale occupazione da un’impresa o da una persona avente la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro, è soggetto alla legislazione di quest’ultimo Stato, purché ivi risieda.

CONTROVERSIE RAPPORTI DI LAVORO INTERNAZIONALI. COME E QUANDO E’ POSSIBILE RICORRERE ALL’ARBITRATO

Maritime Labour Convention, 2006 vale a dire la convenzione n. 186 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, stabilisce che è possibile ricorrere all’arbitrato per la risoluzione di controversie di lavoro internazionali.

Secondo tale Convenzione il ricorso all’arbitrato lavoro è possibile purchè esso trovi applicazione con riferimento alle questioni sull’orario di lavoro, alle ore di riposo (Standard A2.3 – Hours of work and hours of rest) e al diritto di prendere un’aspettativa annuale (Guideline B2.4.2 – Taking of annual leave).

Al di là delle previsioni della Convenzione, negli USA, a titolo esemplificativo, se il sindacato di un marinaio negozia una clausola compromissoria nel contratto di lavoro del marinaio, quella clausola compromissoria è normalmente ritenuta valida, poiché il marinaio viene ritenuto (attraverso l’azione del sindacato) su un piano di parità con il datore di lavoro.

 

Mario Fusani

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12/03/2021 @RIPRODUZIONE RISERVATA -RAPPORTI DI LAVORO INTERNAZIONALI. LAVORATORI MARITTIMI: CONTRIBUTI, CONTRATTO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN ARBITRATO | SHIPMAG –  articolo dell’ Avv. Mario Fusani – GF Legal – pubblicato sul portale Shipmag