
Prestazione di lavoro subordinato occasionale agricolo e Legge di Bilancio | L’ENOLOGO RIVISTA UFFICIALE DI ASSOENOLOGI
Legge di Bilancio e prestazione di lavoro subordinato occasionale nel settore agricolo | L’ENOLOGO RIVISTA UFFICIALE DI ASSOENOLOGI
Il settore agricolo, e quello vitivinicolo in particolare, è sempre stato caratterizzato dalla presenza di lavoratori occasionali, che prestano la propria attività in determinati periodi dell’anno.
Per far fronte alla crisi occupazionale che sta investendo molti settori, la Legge di Bilancio ha previsto specifiche novità per il settore agricolo.
La Legge e la contrattazione collettiva di riferimento, prevedono la possibilità di ricorrere a contratti di lavoro stagionali, un particolare contratto a tempo determinato, caratterizzato per la breve durata della prestazione e la possibilità di prorogare e/o rinnovare tale contratto per periodi maggiori rispetto ad un ordinario contratto di lavoro a tempo determinato.
Sono previsti, inoltre, particolari deroghe al sistema delle c.d. causali, necessarie per prolungare un rapporto di lavoro a tempo determinato oltre i 12 mesi, e per le percentuali massime di contratti a termine che possono essere sottoscritti.
Il settore agricolo, e quello vitivinicolo in modo particolare, per le sue caratteristiche, sono quindi particolarmente interessati da questa forma contrattuale, anche nel caso in cui all’attività agricola in senso stretto venga affiancata quella turistico-ricettiva.
Rubrica “Diritto del Lavoro, Commerciale e Societario”
Rivista ufficiale di Assoenologi
Le previsioni della legge di bilancio: contratto di lavoro occasionale agricolo per gli anni 2023 e 2024
Per far fronte alle necessità delle imprese agricole, anche nella reperibilità della manodopera, la Legge di Bilancio ha introdotto, in via sperimentale per il 2023 e per il 2024, un particolare contratto di lavoro occasionale agricolo di durata predeterminata da utilizzare proprio per attività stagionali.
Nello specifico, le imprese agricole con meno di 10 dipendenti assunti a tempo indeterminato, possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionali per un massimo di 45 giornate lavorative effettive per ciascun lavoratore.
Questa tipologia di contratto è rivolta a determinati lavoratori, che nei tre anni precedenti, non hanno avuto rapporti di lavoro subordinato nel settore agricolo e, in particolare, a:
- persone disoccupate e percettori della NASpI, della DIS-COLL, del reddito di cittadinanza o di altri ammortizzatori sociali;
- pensionati;
- studenti minori di 25 anni;
- detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno e soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Anche per i datori di lavoro sono previste limitazioni. La misura, infatti, interessa esclusivamente quei datori di lavoro che applicano e rispettano le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Anche la retribuzione prevista per il lavoratore agricolo occasionale potrà essere determinata esclusivamente sulla base della contrattazione sottoscritta dalle parti sociali maggiormente rappresentative del settore.
Per favorire il reclutamento di manodopera, è, poi, previsto che tale retribuzione sia esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incida sullo stato di disoccupato o di precettore di pensione, mentre comunque verrà considerata ai fini previdenziali e/o assistenziali.
Adempimenti e sanzioni per le prestazioni di lavoro subordinato occasionale
Al fine di poter usufruire di tale particolare forma di contratto, il lavoratore dovrà fornire al datore di lavoro un’autocertificazione circa la propria condizione soggettiva.
Inoltre, prima dell’inizio della prestazione, il datore di lavoro è tenuto a inoltrare al competente Centro per l’impiego, la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro indicando non il periodo complessivo del rapporto (per un massimo di 12 mesi) ma il numero di giornate presunte di effettiva prestazione fino ad un massimo di 45.
È sufficiente, però, che copia di detta comunicazione venga fornita al lavoratore per poter adempiere agli obblighi di informazione.
È, infine, opportuno precisare che, in caso di superamento del limite di durata, pari a 45 giorni annui, il rapporto di lavoro si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione è prevista solo una sanzione amministrativa.
Nessuna sanzione, invece, è prevista per il datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore dichiari informazioni non veritiere nella propria autocertificazione.
Questa nuova forma di lavoro, introdotta in via sperimentale, come detto, ha il fine di incentivare l’occupazione nei settori caratterizzati da periodi di lavoro maggiormente intensi e stagionali, fornendo al datore di lavoro maggiori strumenti di flessibilità e garantendo al lavoratore condizioni di lavoro conformi alla contrattazione collettiva.
Proprio il ruolo della contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa assume un’efficacia rilevante, il cui rispetto costituisce condizione essenziale per accedere a tale forma di lavoro e determina la retribuzione spettante al lavoratore.
Seppure può sembrare un assunto, oggi, è sempre più facile trovarsi di fronte a forme di contrattazione c.d. pirata, facenti capo a sindacati poco rappresentativi.
È importante, pertanto, nella gestione di una azienda prestare particolare attenzione alla contrattazione di riferimento e preferire contratti collettivi validi e rappresentativi, che, oltre a garantire le opportune tutele consentono di accedere a forme agevolate di lavoro, maggiormente tutelante sia per il datore di lavoro che per i lavoratori.
Mario Fusani e Cristina Gandolfi
Estratto dall’articolo pubblicato su L’ENOLOGO ON LINE – la rivista ufficiale di Assoenologi
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