CAMBIO APPALTO E CLAUSOLA SOCIALE | IL GIORNALE DELLA LOGISTICA

30/04/2021

CAMBIO APPALTO E CLAUSOLA SOCIALE | IL GIORNALE DELLA LOGISTICA

La disciplina del cambio appalto è un tema molto sentito per il settore della logistica tanto da prevedere nei vari CCNL di settore, una norma, c.d. clausola sociale, volta a regolare, in caso di successione tra due o più datori di lavoro, diversi tra loro, in un appalto, determinati standard sociali e di protezione occupazionale, che permettano ai lavoratori coinvolti di proseguire la propria attività.

L’obbiettivo delle clausole sociali è quello di favorire, in caso di cambio appalto, la stabilità del personale occupato sulla commessa, cercando un bilanciato con gli interessi del datore di lavoro il quale potrebbe vedersi costretto, in applicazione della clausola sociale, ad assorbire del personale in eccesso rispetto a quello necessario, ovvero ad applicare un diverso trattamento retributivo e normativo rispetto a quello previsto

  

Con il termine clausola sociale si intende la previsione normativa e/o contrattuale volta ad imporre, in caso di successione tra due o più datori di lavoro, diversi tra loro, in un appalto, determinati standard sociali e di protezione occupazionale, che permettano ai lavoratori coinvolti di proseguire la propria attività

IN QUESTO ARTICOLO:

 

 

Art. 50 Codice degli Appalti Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi

“Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti ((inseriscono)), nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”

 

CAMBIO APPALTO E TRASFERIMENTO: ALCUNI CHIARIMENTI

La distinzione tra clausola sociale e trasferimento d’azienda è fondata sulla base di due elementi: le qualità soggettive dell’azienda subentrante, che deve essere dotata di una propria struttura organizzativa e produttiva, e la presenza di elementi di discontinuità, cioè di quelli elementi che permettano di distinguere la struttura subentrante da quella precedente.
Al ricorrere di questi due elementi, dunque, il passaggio dei lavoratori verrà regolato dalla disciplina della clausola sociale e non da quella prevista per il trasferimento d’azienda.
In quest’ultimo caso, infatti, il rapporto di lavoro continua, senza soluzione di continuità, con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Nel caso della clausola sociale, invece, l’eventuale riassunzione potrebbe avvenire anche con modalità diverse da quelle precedenti.

 

CLAUSOLA SOCIALE TRA TUTELA DEL LAVORATORE E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

L’intento di preservare l’occupazione dei lavoratori in caso di avvicendamento di diversi datori di lavoro nel medesimo appalto, deve, in ogni caso, essere bilanciato con gli interessi del datore di lavoro il quale potrebbe vedersi costretto, in applicazione della clausola sociale, ad assorbire del personale in eccesso rispetto a quello necessario, ovvero ad applicare un diverso trattamento retributivo e normativo rispetto a quello previsto.
Applicare la clausola sociale non vuol dire vincolare l’imprenditore subentrante al mantenimento dei rapporti di lavoro previsti in precedenza, ma soltanto che vengano rispettati i livelli retributivi e di occupazione precedenti, in armonia però con le possibilità dell’impresa subentrante e sempre che sussistano i requisiti soggettivi e di discontinuità di cui sopra.
Ciò significa che spetta al datore di lavoro subentrante la valutazione circa le possibili modalità applicative della clausola sociale e la valutazione in merito all’assorbimento dei lavoratori impiegati in precedenza.

 

LA CLAUSOLA SOCIALE dEL CCNL SETTORE LOGISTICO: per i dipendenti da imprese di distribuzione delle merci, della logistica e dei servizi privati

L’art. 53 bis del CCNL per i dipendenti da imprese di distribuzione delle merci, della logistica e dei servizi privati, contiene la disciplina da applicare in caso di cambio appalto, dove fondamentale risulta essere il ruolo della contrattazione sindacale.
Sia l’azienda cessante che quella subentrante sono tenute ad informare le competenti organizzazioni sindacali, fornendo le informazioni circa il personale impegnato e fissando i relativi livelli occupazionali.

Cosa prevede, in caso di cambio appalto, il CCNL per i dipendenti da imprese di distribuzione delle merci, della logistica e dei servizi privati:

  • “a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali” l’impresa subentrante si impegnerà a garantire l’assunzione dei lavoratori impiegati sull’appalto che abbiano maturato, al momento della cessazione, una anzianità di almeno 8 mesi;
  • qualora dovessero mutare i termini, le modalità e le prestazioni contrattuali allora dovrà essere avviata una speciale procedura di consultazione sindacale, in cui  tutte le parti sociali dovranno incontrarsi  per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro o flessibilità delle giornate lavorative;
  • previsioni da applicare ai lavoratori in aspettativa o con contratti a termine;
  • elenco della documentazione che l’impresa cessante è tenuta a fornire all’azienda subentrante ai fini dell’eventuale assunzione e con la specificazione che l’impesa cessante è esonerata dal pagamento del periodo di preavviso.

Il CCNL per i dipendenti da imprese di distribuzione delle merci, della logistica e dei servizi privati prevede una clausola sociale elastica e affida alla contrattazione tra le parti il compito di stabilire le modalità più consone di applicazione della stessa.

 

LA CLAUSOLA SOCIALE dEL CCNL SETTORE LOGISTICO: per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica

CCNL per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, dopo l’accordo di rinnovo del 3.12.2017, ha racchiuso l’intera disciplina applicabile in caso di cambio appalto in un unico articolo, l’art. 42, modificando sensibilmente la disciplina precedente.
Fino al 2017, infatti, il CCNL in questione prevedeva soltanto l’obbligo di avviare una procedura di consultazione sindacale, senza però prevedere alcun obbligo di riassunzione in capo all’impresa subentrante.

Cosa prevede, in caso di cambio appalto, il CCNL per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica:

  • parità di condizioni di appalto, un vero e proprio obbligo di includere nel nuovo contratto di appalto, stipulato tra impresa appaltante e quella subentrante, il passaggio diretto, senza soluzione di continuità, di tutti i lavoratori impiegati nel precedente appalto e con una anzianità di almeno sei mesi. I dipendenti interessati avranno diritto al mantenimento dei medesimi diritti retributivi e normativi, nonché dell’anzianità pregressa. Consequenzialmente appare sostenibile che le eventuali figure che non trovassero collocazione presso il nuovo appaltatore, potrebbero essere considerati esuberi, qualora non ricollocabili presso il “vecchio” appaltatore e quindi, subire la applicazione delle diverse procedure per riduzione del personale).
    L’art.42, quindi, stabilisce l’obbligo per l’impresa subentrante di assumere pressoché tutti i lavoratori impiegati sulla commessa alle stesse identiche condizioni applicate in precedenza

Appare evidente la rigidità di tale previsione. Nell’art. 42, infatti, il contrasto tra i diritti di libera iniziativa economica ed i diritti di tutela dell’occupazione viene risolto a completo favore di questi ultimi, portando ad una compressione dei primi.

Mario Fusani

Estratto dall’articolo pubblicato su “Il Giornale della Logistica” 

 

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30.04.2021 @RIPRODUZIONE RISERVATA – CAMBIO APPALTO E CLAUSOLA SOCIALE | IL GIORNALE DELLA LOGISTICA –  Avv. Mario Fusani – GF Legal – pubblicato sul portale Il Giornale della Logistica