Siglato il primo ccnl per stuntwomen e stuntmen del settore cine-audiovisivo
Nell’accordo misure volte a migliorare le condizioni di lavoro e a fornire maggiori garanzie in termini di sicurezza
Il 12 luglio 2024 è stato siglato tra Anica, Apa e Ape e le Organizzazioni Sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil il primo contratto collettivo nazionale di lavoro per stuntwomen e stuntmen del settore cine-audiovisivo. Il contratto entrerà in vigore dal 31 ottobre 2024 (salvo per le produzioni che siano già in avviata fase di lavorazione) e avrà durata triennale.
Il raggiungimento di tale intesa costituisce una assoluta novità in quanto, prima di oggi, la figura dello stuntman non trovava disciplina né normativa, né collettiva.
L’obbiettivo è stato quello di definire uno standard minimo di tutele, anche dal punto di vista retributivo e previdenziale, per queste figure che si caratterizzano per l’elevata specializzazione e per la brevità/saltuarietà della prestazione.
L’intesa raggiunta con le parti sociali ha portato alla sottoscrizione di un ccnl innovativo anche nella struttura, che ha posto il focus sulla tutela del lavoro e della professionalità delle stuntwomen e degli stuntmen garantendo tutele concrete ed effettive, anche ai fini retributivi e previdenziali.
Inoltre, è stata anche formulata la definizione delle varie figure professionali relative a questa attività lavorativa ovvero dello stunt performer, dello stuntman coordinator, dell’assistant coordinator, dello stunt head rigger e dello stunt rigger.
Le parti sociali hanno anche convenuto sull’opportunità di arrivare a un percorso che permetta di ottenere un riconoscimento professionale certificabile a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché delle aziende che impiegano tali risorse.
Entrando nel dettaglio, viene definito «stuntman» colui che compare sulla scena, quale elemento complementare della medesima, svolgendo ruoli anche d’azione che richiedono una specifica preparazione atletico/acrobatica, anche se normalmente non pronunzia battute.
Il rapporto di lavoro avrà natura subordinata con contratto a tempo determinato; tuttavia, non troveranno applicazione le disposizioni contenute negli articoli 19 e 21 del Dlgs 81/2015. L’assunzione potrà avvenire anche in somministrazione o in altre forme lecite garantite dall’ordinamento, ma mai attraverso contratti di appalto o di fornitura di servizi e materiali verso la società di produzione cine-audiovisiva. Vista la peculiarità e il rischio insito nel lavoro di stuntman, sarà fatto divieto di scritturare personale non formato a svolgere le relative attività specifiche, richiedendo le stesse un lungo percorso di preparazione sportiva.
Sempre in materia di sicurezza è richiesta un’attenta supervisione del rispetto delle norme sul Set, in modo combinato, dallo Stuntman Coordinator, dall’Rspp e dal direttore di produzione, nonché l’obbligo di visita medica prima dell’inizio delle riprese.
Inoltre, le produzioni avranno l’obbligo di garantire una copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro e in itinere per tutelare anche danni permanenti e i casi di decesso per infortunio sul lavoro.
Vista la discontinuità delle prestazioni che caratterizzano il settore dello spettacolo in generale e quelle degli stuntmen in particolare è stata prevista specifica disciplina in merito all’orario di lavoro, ai compensi e alla copertura previdenziale.
L’orario di lavoro giornaliero sarà di 9 ore più 1 ora di pausa con un compenso corrispettivo, che andrà da un minimo tabellare di 400,00 euro lordi giornalieri per i rigger, a 600,00 euro lordi giornalieri per gli stuntmen, gli head rigger e gli assistant coordinator, a 800,00 euro lordi giornalieri per gli stuntmen coordinator. Tali compensi saranno comprensivi di una maggiorazione forfettaria del 27% a compensazione di mensilità aggiuntive, ferie, permessi e altri istituti normativi, della maggiorazione del 60% per la nona ora lavorativa e del Tfr.
I lavoratori in trattazione saranno iscritti, secondo le consuete modalità, presso il Fondo pensione del lavoratori dello spettacolo ma, al fine di agevolare il raggiungimento delle giornate utili ai fini del trattamento pensionistico (90, 260 o 312), saranno riconosciute delle giornate figurative aggiuntive rispetto alle giornate effettivamente lavorate.
Affinché questa nuova modalità di calcolo possa trovare applicazione (differenziandosi, di fatto, dall’attuale che si basa sull’imponibile previdenziale per gli iscritti ante ’95) sarà necessario un lavoro congiunto con l’Inps. Per quanto non espressamente previsto nel ccnl in trattazione trova applicazione, in via transitoria, la parte comune del ccnl Generici, del ccnl degli interpreti/attrici/attori, nonché del ccnl troupes in fase di rinnovo. Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per stuntwomen e stuntmen rappresenta un’importante aggiunta al complesso panorama dei c.c.n.l. nel settore cine-audiovisivo. L’obiettivo delle parti è unificare in un unico contenitore le normative comuni del settore e le specificità di ogni area industriale, mirando a garantire maggiori tutele a chi lavora in un settore segnato da discontinuità e precarietà e rispondendo alle sfide di uno scenario più moderno e in costante trasformazione.
Beatrice Passerini e Mario Fusani
Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore
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