I DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE NEL SETTORE VITIVINICOLO E LA LORO TUTELA | L'ENOLOGO RIVISTA UFFICIALE DI ASSOENOLOGI
I marchi di qualità sono una certificazione riconosciuta e attribuita dall’Unione Europea ad alcuni prodotti alimentari e vitivinicoli con finalità di tutela sia del consumatore che del produttore.
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche sono identificati, nel nostro ordinamento, come veri e propri diritti di proprietà industriale, e, in quanto tali, sono protetti contro ogni forma di abuso, imitazione, contraffazione o agganciamento parassitario, idonei a determinare inganno o confusione del pubblico.
La difesa dei marchi di qualità riconosciuta dalla Comunità Europea rappresenta, per il settore vitivinicolo, un importante riconoscimento.
Approfondiamo l'argomento nei paragrafi: "Il marchio patronimico nel settore vitivinicolo", "Caratteristiche della pubblicità del vino e, in generale, dei prodotti alcolici", "Bottiglie e confezionamento", "La presentazione del prodotto, l’etichettatura obbligatoria e quella facoltativa" e le nostre conclusioni.
Rubrica "Diritto&Lavoro"
Rivista ufficiale di Assoenologi
Il marchio patronimico nel settore vitivinicolo
Nel settore vitivinicolo è frequente la presenza di moltissime imprese produttrici, molte delle quali di piccole dimensioni e a carattere familiare, che utilizzano i nomi di famiglia come segni distintivi, il c.d. marchio patronimico.
Questo comporta una minore valenza distintiva del patronimico in quanto, l’aggiunta del prenome al cognome, soprattutto se accompagnato da ulteriori elementi descrittivi, può essere un elemento di differenziazione sufficiente.
Alla luce di quanto sopra, in caso di uso di patronimici è importante verificare che il proprio “patronimico” non sia già utilizzato da altri soggetti.
Nel momento in cui il soggetto che intende registrare il marchio ha appurato che il medesimo non è già in uso da altri, potrà procedere alla registrazione.
Va da sé che, nel caso in cui il marchio sia già usato o sia già stato registrato da altri, l’imprenditore, prima di utilizzare tale patronimico come proprio marchio, dovrà necessariamente verificare, caso per caso, se ci siano gli estremi per poter coesistere sul mercato.
Nel 2016 la Corte di Cassazione ha stabilito che nel settore vinicolo il “patronimico” non ha un valore distintivo sufficiente ad escludere che altri ne facciano uso, per cui, secondo questa Giurisprudenza di Legittimità, non costituisce violazione l’uso di un cognome già registrato come marchio se preceduto da un nome di battesimo e unito a un elemento grafico.
Occorre considerare, in ogni caso, che l’uso di segni distintivi, individuali o collettivi, delle etichette e del packaging costituiscono efficaci strumenti per la valorizzazione del prodotto vitivinicolo.
Caratteristiche della pubblicità del vino e divieti in relazione alla pubblicità di prodotti alcolici
Tra le caratteristiche principali che la pubblicità del vino deve mantenere, individuiamo: la trasparenza, la veridicità, nonché il divieto di ingannevolezza.
Per trasparenza si intende che la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale, che la pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione.
Permane, in ogni caso, il divieto di ogni forma di pubblicità subliminale.
In ogni caso, occorre considerare che, trattandosi di prodotto alcolico, la legge che l’imprenditore dovrà applicare sarà la Legge 30 marzo 2001, n. 125, Legge quadro in materia di alcol e di problemi ad esso correlati che, difatti, ha stabilito una serie di divieti in relazione alla pubblicità di prodotti alcolici.
La medesima prevede, difatti, che è vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi; nonché la pubblicità che attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della Sanità, ovvero che quella che rappresenti minori intenti nel consumo di alcol nonché la rappresentazione, in modo positivo, dell'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.
È vietata, altresì, la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche, nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.
Inoltre, la Legge citata ha stabilito il divieto della pubblicità radiotelevisiva di bevande superalcoliche, nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
Infine, segnaliamo che, è stata vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità di bevande superalcoliche sulla stampa giornaliera e periodica, destinata ai minori, nonché nelle sale cinematografiche, in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.
Estratto dall'articolo pubblicato su L'ENOLOGO ON LINE - la rivista ufficiale di Assoenologi
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