Licenziamento intimato da un datore di lavoro con meno di 15 dipendenti in violazione dell’art. 2110 c.c.: nullità e regime di tutela | IL GIORNALE DELLA LOGISTICA
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27334 del 16 settembre 2022, ha affrontato la questione della disciplina applicabile al licenziamento intimato in violazione dell’art. 2110 c.c., quindi in violazione della disciplina sul periodo di comporto, da parte di un datore di lavoro privo del requisito dimensionale di cui all’art. 18 c. 8 Stat. Lav.
Rubrica "Il parere del legale"
Il caso: Datore di lavoro con meno di 15 dipendenti, licenziamento illegittimo, malattia per infortunio sul lavoro
Un datore di lavoro, con meno di 15 dipendenti, ha licenziato una lavoratrice per superamento del periodo di comporto, stante il perdurare della malattia oltre i termini del comporto stesso.
Tuttavia, in giudizio è stato accertato come la malattia fosse derivata da un infortunio sul lavoro, occorso alla lavoratrice nell’espletamento delle mansioni assegnatale, di comprovata responsabilità datoriale.
Conseguentemente, il licenziamento è stato ritenuto illegittimo, in quanto il periodo di assenza dal lavoro per malattia derivante da infortunio non avrebbe dovuto essere computato ai fini del comporto, che, pertanto, non risultava superato.
La questione: licenziamento nullo per violazione art. 2110 c.c.
Considerato che si tratta di un licenziamento intimato da un datore di lavoro che occupa meno di 15 dipendenti quale è la tutela applicabile?
Secondo il Tribunale, un simile licenziamento sarebbe nullo per violazione dell’art. 2110 c.c. e come tale riconducile alla tutela reale di cui al combinato disposto dell’art. 18, commi 4 e 7 Stat. Lav., a prescindere dal requisito dimensionale del datore di lavoro.
Il tribunale aveva, infatti condannato il datore di lavoro, alla reintegra e al risarcimento del danno nella misura di legge.
A parere della Corte d’Appello, invece, il combinato disposto dell’art. 18, commi 4 e 7, deve considerarsi operante nei limiti della tutela cd. reale e non potrebbe, quindi, trovare applicazione in riferimento ai licenziamenti intimati da datori di lavoro privi del requisito occupazionale.
Tali ipotesi sarebbero riconducibili, al contrario, alla sola tutela c.d. obbligatoria, di cui all’art. 8 della L. 604/1966 e, pertanto, il datore di lavoro era stato condannato al risarcimento nella misura massima di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Estratto dall'articolo pubblicato su "Il Giornale della Logistica"
Per il paragrafo "La decisione della Corte di Cassazione" visiona la versione integrale dell'articolo:
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