IL REATO DI CAPORALATO E la deriva di strumenti leciti utilizzati illecitamente | L'ENOLOGO RIVISTA UFFICIALE DI ASSOENOLOGI
Nell’immaginario il “caporale”, di norma alle prime luci dell’alba, si reca nelle periferie delle grandi aree urbane o in angoli poco frequentati di città e paesi per “reclutare” manodopera giornaliera da condurre al lavoro (nei campi, nei cantieri o in laboratori).
Il caporalato nel tempo si è “evoluto” divenendo una più diffusa e capillare forma di grave sfruttamento del lavoro, concretizzandosi in un fenomeno tipico non solo di un contesto agricolo, ma anche di quello industriale e commerciale.
In altre parole, il fenomeno del caporalato non è nient’altro che una delle declinazioni dell’intermediazione di manodopera poste in essere in violazione della legge, in condizioni di sfruttamento ed approfittamento dello stato di bisogno.
Quindi, per capire il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui al nostro precedente contributo, analizzeremo le fattispecie della somministrazione di manodopera e dell’appalto.
Nel nostro precedente intervento, numero novembre 2023, abbiamo affrontato gli aspetti del reato di caporalato e della confisca.
Rubrica "Diritto&Lavoro"
Rivista ufficiale di Assoenologi
Somministrazione - agricoltura
La somministrazione è l’unica forma di intermediazione prevista dalla legge.
Si tratta di un contratto che coinvolge tre distinti soggetti: l’agenzia di lavoro, che può essere solo un soggetto autorizzato allo svolgimento dell’attività di somministrazione, l’utilizzatore e il lavoratore.
In particolare, l’agenzia mette a disposizione dell’utilizzatore uno o più lavoratori che svolgeranno la propria prestazione nell’interesse del medesimo e sotto la sua direzione e controllo.
Il rapporto è duplice, da un lato, vi è un contratto commerciale, che appunto è il contratto di somministrazione, tra agenzia e utilizzatore, e, dall’altro lato, vi è anche un contratto di lavoro, tra agenzia e lavoratore, che si svolge sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore per la durata del contratto di somministrazione di cui sopra.
La sottoscrizione di un simile contratto, permette all’impresa utilizzatrice di acquisire una parte della forza lavoro, senza contestualmente assumere la veste di datore di lavoro.
I lavoratori, dipendenti del somministratore, vengono, quindi, avviati presso l’utilizzatore per essere diretti dal medesimo ed inseriti nella sua organizzazione aziendale.
Nella somministrazione, in buona sostanza, l’oggetto consiste in un “dare”.
Il somministratore, infatti, si limita a fornire a un terzo forza-lavoro da lui assunta, affinché questi ne utilizzi la prestazione secondo le proprie necessità, adattandole al proprio sistema organizzativo.
Ebbene, al di fuori di tale schema, si incorre nell’ipotesi di somministrazione illecita (o irregolare), e nelle relative sanzioni amministrative, quando la messa a disposizione dei dipendenti avvenga da parte di soggetti privi delle specifiche autorizzazioni o al di fuori dei limiti e delle modalità previsti per legge (artt. 32 ss. del D.Lgs. 81/2015 s.m.i.).
Oppure, si incorre nel reato contravvenzionale di somministrazione fraudolenta, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, di cui all’art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015.
Oppure ancora, si incorre nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603 bis c.p., in caso di sfruttamento ed approfittamento dello stato di bisogno.
Ebbene, questo stesso schema e queste stesse finalità potrebbero essere anche sottese ad un utilizzo distorto e, quindi, illecito di un contratto di appalto, contratto diverso ma per certi aspetti simile alla somministrazione e foriero di essere strumentalizzato per le stesse ragioni.
Estratto dall'articolo pubblicato su L'ENOLOGO ON LINE - la rivista ufficiale di Assoenologi
Approfondisci il tema nel paragrafo "Appalto" e le nostre conclusioni accedendo alla pubblicazione integrale:
VISUALIZZA IL PDF DELL'ARTICOLO
Vai al nostro precedente intervento:
L'Enologo numero novembre 2023, in cui abbiamo affrontato gli aspetti del reato di caporalato e della confisca.
Abbiamo parlato di: "Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", "Lo stato di bisogno", "La confisca del profitto" e "I rischi per le aziende e come evitare il reato di intermediazione illecita"
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO TEMA
I nostri contributi hanno lo scopo di informare e fornire aggiornamenti, ad aziende ed associazioni, per comprendere ed affrontare i cambiamenti del mondo del lavoro e societario.
Ogni tema merita di essere affrontato e approfondito tenendo conto delle esigenze di ogni singola realtà aziendale.
Per questo motivo ci rendiamo disponibili a fornire maggiori informazioni sui temi trattati.
CONTATTACI
Se desideri semplicemente restare aggiornato sui temi del diritto del lavoro e sindacale, diritto commerciale e societario
Seguici sui nostri canali social Linkedin | Twitter
Iscriviti alla Newsletter qui