lavoratori itineranti il caso Ryanair compagnia aerea | IL GIORNALE DELLA LOGISTICA
La Corte di Giustizia Europea ha condannato Ryanair a versare i contributi previdenziali e assistenziali all’INPS e all’INAIL per i lavoratori itineranti.
Con la Sentenza del 19 maggio 2022 i giudici di Lussemburgo sono nuovamente intervenuti su un tema da sempre oggetto di numerosi dibattiti: la legislazione applicabile, anche in materia previdenziale, all’interno dell’Unione Europea, al personale viaggiante tra più stati membri.
La questione - LAVORATORI ITINERANTI
Il caso giunto fino alla Corte di Giustizia riguarda vari lavoratori assunti dalla Compagnia Irlandese assegnati all’aeroporto di Orio al Serio presso Bergamo.
A seguito di un intervento ispettivo, l’INPS ha richiesto il versamento, per il periodo dal giugno 2006 al febbraio 2010, della relativa contribuzione sul presupposto del fatto che gli operatori fossero lavoratori dipendenti sul territorio italiano e che quindi si sarebbe dovuta applicare tale Legge.
Nello specifico, si trattava di personale residente in Italia che in parte lavorava, circa 45 minuti al giorno, in un locale destinato ad accogliere l’equipaggio, «crew room» (un’area di cui la compagnia aerea irlandese dispone all’interno del territorio italiano) e in parte prestava la propria attività in volo.
Anche l’INAIL ha ritenuto che, in applicazione del diritto italiano, gli stessi dipendenti dovessero essere assicurati, per il periodo tra il 25 gennaio 2008 e il 25 gennaio 2013, e che quindi dovesse essere versato il relativo premio.
Convenuta in giudizio, Ryanair si è difesa depositando i certificati E101 rilasciati dalle competenti istituzioni irlandese, dai quali emerge l’applicazione, a tali dipendenti, della normativa previdenziale irlandese.
Esauriti i primi due gradi di giudizio la vicenda è giunta alla Corte di Cassazione, che a sua volta ha chiesto l’intervento della Corte di Giustizia Europea, per comprendere quale fosse la disciplina previdenziale applicabile a tali lavoratori che facevano riferimento alla “crew room” in Italia ma che prestavano la maggior parte della loro attività in volo per conto di una compagnia straniera.
La decisione - LAVORATORI ITINERANTI
La Corte di Giustizia Europea ha ribadito il principio, secondo il quale al personale navigante di una compagnia aerea che effettua voli internazionali, dipendente da una “succursale” o da una “rappresentanza permanente” della compagnia in questione, si applica la legislazione, ivi compresa quella previdenziale, dello Stato membro dove si trova tale succursale o rappresentanza permeante.
Affinché tale principio risulti applicabile è, quindi, necessario che:
- vi sia una succursale o una rappresentanza permanente di una azienda, all’interno di uno stato membro, quale forma di stabilimento secondario stabile e continuativo, dotato di mezzi, materiali e umani, organizzati e goda, in parte, di una certa autonomia rispetto alla sede principale;
- che il lavoratore sia alle dipendenze di tale succursale, poiché è in quel luogo che il lavoratore adempie le sue principali obbligazioni verso il datore di lavoro.
Sulla base di tale principio, la Corte ha stabilito che al personale di volo, privo di certificazione E101, si dovrà applicare la disciplina previdenziale ed assistenziale italiana, in quanto la “crew room” dell’aeroporto di Orio al Serio possiede quei requisiti tali da costituire una succursale o una rappresentanza permanente in cui i dipendenti risultavano occupati durante i periodi contestati.
La Corte ha poi ricordato l’evoluzione della normativa europea relativa al personale di bordo delle compagnie aeree, per cui, ai sensi del regolamento 883/2004 come modificato nel 2012, la legislazione applicabile al personale di volo è quella dello Stato membro in cui si trova la base di servizio, quale luogo, designato dalla compagnia, in cui il lavoratore inizia e conclude uno o più periodi di servizio, e in cui la compagnia aerea non è tenuta al pagamento del pernottamento.
In sintesi, anche alla luce dell’evoluzione normativa dell’Unione Europea, la Corte ha ritenuto che la “crew room” presso l’aeroporto d’Orio al Serio costituisce una base di servizio, e, pertanto, ai dipendenti non coperti da certificazione E101, sarebbe applicabile la Legge italiana.
La sentenza - IL CASO RYANAIR
Nello specifico, nella sentenza si legge che
Ryanair disponeva, presso l’aeroporto di Orio al Serio, di un locale destinato ad accogliere l’equipaggio, che serviva a gestire e a organizzare il turno di ruolo delle prestazioni del suo personale.
Tale locale era dotato di computer, telefoni, telefax e scaffalature per la conservazione dei documenti relativi al personale e ai voli, era utilizzato da tutto il personale della Ryanair per le attività precedenti e successive a ciascun turno (check in e check out ai fini della verifica del cartellino in entrata e in uscita, riunione operativa e resoconto finale), nonché per comunicare con il personale che si trovava presso la sede della Ryanair a Dublino (Irlanda).
Il personale temporaneamente inabile al volo doveva prestare servizio in detto locale.
La persona di riferimento per il personale presente e quello disponibile in aeroporto, che coordinava gli equipaggi, controllava dalla sua postazione, collocata in questo medesimo locale, il personale occupato presso l’aeroporto e convocava, se del caso, il personale di riserva rimasto a domicilio.
Infine, il personale della Ryanair non poteva risiedere a più di un’ora di distanza da tale locale.
L’utilizzo di tale “crew room” e le attività ivi svolte, dunque, rendono identificabile tale locale come una “succursale” o “una rappresentanza permanente”.
IN QUESTO ARTICOLO:
- I principi della Sentenza applicabili anche fuori dal comparto aereonautico
- Le peculiarità dell’ambito logistico
Estratto dall'articolo pubblicato su "Il Giornale della Logistica"
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