contratto di rete NEL SETTORE AGRICOLO | L'ENOLOGO RIVISTA UFFICIALE DI ASSOENOLOGI
La costituzione di una rete d’imprese aumenta la competitivita' ANCHE NEL SETTORE DELLE IMPRESE AGRICOLE.
Il contratto di rete è sempre stato considerato un valido strumento per aumentare la competività delle imprese agricole tanto che sono previste regole di costituzione, specifiche per il settore, ancora più semplificate (Art.1-bis c.3 del DL 91/2014, convertito nella L.116/2014).
In un regolare contesto economico i vantaggi del contratto di rete sono molteplici, soprattutto in un’ottica di crescita, anche in termini di specializzazione, di sviluppo e di aumento di competitività.
“con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa” (Decreto Legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito con modificazioni in Legge 9 aprile 2009, n.33 (art.3, c.4ter, 4quater 4 quinquies)
COME COSTITUIRE UN CONTRATTO DI RETE
Per la costituzione è necessario stipulare un "contratto di rete", per atto pubblico o scrittura privata autenticata, o siglato digitalmente ex art.25 del Codice dell’Amministrazione Digitale, e stabilire un programma comune di rete.
I retisti possono decidere di dar vita ad una “rete contratto”, priva di autonoma soggettività giuridica, o ad una “rete soggetto”, quale nuovo ed autonomo soggetto giuridico rispetto alle imprese partecipanti.
IL CONTRATTO DI RETE NEL SETTORE AGRICOLO
Il legislatore, intravedendo le molte opportunità nell'ambito del settore agricolo, nonché viti-vinicolo, ha stabilito regole specifiche per il settore, ancora più semplificate prevedendo, con l’Art.1-bis c.3 del DL 91/2014, convertito nella L.116/2014, che
“La produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere condivisa tra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete”
rapporti di lavoro nel CONTRATTO DI RETE
In riferimento alla gestione dei rapporti di lavoro, è stata espressamente pervista la possibilità, per i retisti, di effettuare delle assunzioni congiunte, per condividere non solo il potere direttivo, come previsto in caso di codatorialità, ma anche tutte le prerogative e i doveri del datore di lavoro divenendo, così, tutti solidalmente responsabili.
Stabilite le regole di gestione del personale, i lavoratori possono prestare la propria attività in favore di una o più imprese facenti parte della rete. Il datore di lavoro rimarrebbe quello originario e tutte le imprese facenti parte della rete condividerebbero il potere direttivo.
il contratto di rete di solidarieta'
In un momento di crisi economica, come quella attuale dovuta alla crisi epidemiologica da Covid-19, il contratto di rete diventa un valido strumento anche in ottica solidaristica. Per tale motivo con il c.d Decreto Rilancio, poi convertito nella L. 17 luglio 2020 n. 77, è stato introdotto il c.d. contratto di rete con causale di solidarietà, per l’anno 2020 e poi prorogato per tutto il 2021 che, proprio per facilitarne l'utilizzo, può essere costituito mediato atto firmato digitalemente.
Estratto dall'articolo pubblicato su L'ENOLOGO ON LINE - la rivista ufficiale di Assoenologi
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