Novembre 2019
 
Rubrica "Diritto&Lavoro"

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Rivista ufficiale di Assoenologi

RICAMBIO GENERAZIONALE IN AGRICOLTURA.L’OPPORTUNITA’ DEL CONTRATTO DI AFFIANCAMENTO PER L’AZIENDA AGRICOLA E L’ENOLOGO

Uno strumento per favorire il cambio generazioNALe e apportare innovazione nel mondo delle aziende agricole.

Per il triennio 2018-2020, per i giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso di determinati requisiti, è possibile sottoscrivere il contratto di affiancamento, da stipularsi con imprenditori agricoli o coltivatori diretti, di età superiore a 65 anni o pensionati.

Sempre più spesso dilagano notizie sul rifiorito interesse dei giovani verso il mondo agricolo, senza che vengano rese altrettanto note le opportunità che il sistema offre per incoraggiare i giovani ad intraprendere tale percorso.
Il Legislatore, conscio dell’attualità della tematica, è intervenuto sul punto già nel 2016 con la L. 154/2016, delegando il Governo a disciplinare il c.d. “affiancamento”, volto proprio ad agevolare il ricambio generazionale nelle azienda agricole.

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La delega è rimasta inattuata.

Tuttavia, la necessità di favorire ed incentivare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro agricolo, così come di favorire una sempre crescente qualificazione e specializzazione del settore hanno spinto il Legislatore ad intervenire nuovamente; questa volta, attraverso una normativa direttamente applicabile.

SOMMARIO

 

UN TUTORAGGIO PER TRE ANNI

La Legge 205/2017, infatti, all’art. 1 c. 119 e 120, ha introdotto, a far data dall’1 gennaio 2018 e per il triennio dal 2018-2020, la possibilità di stipulare un contratto di affiancamento.
I destinatari di tale nuova forma contrattuale sono, da un lato, gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. e i coltivatori diretti di età superiore ai 65 anni o pensionati (con pensione erogata dalla gestione agricola INPS) e, dall’altro lato, i giovani, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associativa, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli.
L’imprenditore agricolo agirà da “tutor” trasferendo le proprie competenze, in materia di coltivazione di fondi, selvicoltura, allevamenti di animali e attività connesse ecc.., al giovane imprenditore che, a sua volta, si impegnerà a contribuire attivamente alla gestione, anche manuale, dell’impresa, d’intesa con il titolare.

IL PIANO EDITORIALE DA INVIARE ALL'ISMEA

Al contratto, stipulato secondo le formule standard, dovrà essere allegato un piano aziendale presentato all’Istituto dei Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).
In tale piano, è possibile prevedere l’introduzione miglioramenti fondiari, realizzabili anche in deroga alla normativa vigente, nonché la possibilità per il giovane imprenditore di apportare innovazioni tecniche e gestionali, utili all’impresa.
Come intuibile, il contratto di affiancamento, per sua stessa natura, non può essere a tempo indeterminato, ma deve avere una durata prestabilita, che non può essere superiore a 3 anni.
Il giovane imprenditore, in tale periodo, viene equiparato, ad ogni fine ed effetto di legge, all’imprenditore agricolo ed avrà diritto alla ripartizione degli utili di impresa, in una misura compresa tra il 30% e il 50%.
Un ulteriore elemento qualificante, del contratto in oggetto, è la disciplina del suo scioglimento anticipato, che dovrà essere necessariamente prevista per iscritto, unitamente alla conseguente remunerazione determinata in base delle casistiche e delle cause di scioglimento che saranno individuate. 
Ulteriori clausole, accessorie e meramente eventuali, potrebbero, poi, essere apposte al fine di disciplinare, ad esempio, il subentro del giovane imprenditore nella gestione generale dell’azienda.
La ratio della normativa appare evidente ed è quella di favorire lo scambio delle competenze informazioni e la qualificazione dell’impresa agricola, attraverso non solo il trasferimento delle competenze ed esperienze dal tutor al giovane imprenditore, ma anche attraverso un procedimento di modernizzazione e attualizzazione, anche dal punto di vista tecnologico, che può essere sicuramente favorito dall’ingresso dei giovani nel modo agricolo.

 

VENDITA DELL’IMPRESA AGRICOLA DIRITTO DI PRELAZIONE

La legge, inoltre, in caso di vendita dell’impresa agricola, stabilisce un diritto di prelazione, secondo la disciplina della prelazione agraria, in favore del giovane imprenditore, per i 6 mesi successivi alla conclusione del contratto.

 

UNA OPPORTUNITA’ PER L’ENOLOGO

Il contratto di affiancamento, oltre ad essere una opportunità per gli agricoltori più maturi di non vedere chiusa la propria attività già ben avviata, può anche essere l’occasione per un giovane enologo, libero professionista, di scegliere un percorso che lo porti a gestire in autonomia un’impresa agricola già avviata, avvalendosi del tutoraggio di un agricoltore esperto che può trasferire informazioni ed esperienze dell’azienda stessa.
Ad oggi, tuttavia, non abbiamo ancora dati per comprendere quanto questo strumento sia stato effettivamente adottato, pertanto, come si suol dire “ai posteri l’ardua sentenza”. Solo nel 2021, al termine del triennio 2018-2020 di operatività della relativa normativa, sarà possibile verificare se gli operatori del settore siano riusciti a cogliere le potenzialità di un simile intervento legislativo e se lo stesso abbia contribuito a rilanciale l’imprenditoria agricola, così come nelle intenzioni.

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LEGGE 105/2017
Art.1, c.119 e 120
Pubblicato in GU il 29.11.2017
119.
Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella  gestione dell'attivita' d'impresa per il triennio 2018-2020, i giovani di eta' compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in  forma associata, che non siano titolari del  diritto  di  proprieta'  o  di diritti reali di godimento su terreni agricoli e  che  stipulano  con imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del  codice  civile  o coltivatori diretti,  di  eta'  superiore  a  sessantacinque  anni  o pensionati, un contratto  di  affiancamento  ai  sensi  del  presente comma, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal  capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  185.  Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato all'Istituto di servizi per il mercato  agricolo  alimentare  (ISMEA) che puo' prevedere un  regime  di  miglioramenti  fondiari  anche  in deroga alla legislazione vigente, impegna da un  lato  l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane  affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile; dall'altro il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale,  dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le  innovazioni  tecniche  e gestionali necessarie alla crescita  d'impresa.  L'affiancamento  non puo' avere durata superiore ai tre anni e comporta in  ogni  caso  la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane  e  l'imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed  il  50  per  cento  a favore del giovane  imprenditore.  Il  contratto  puo'  stabilire  il subentro   del   giovane   imprenditore   agricolo   nella   gestione dell'azienda ed in ogni caso prevede le forme  di  compensazione  del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto. Al giovane imprenditore e' garantito in caso di vendita,  per  i  sei mesi  successivi  alla  conclusione  del  contratto,  un  diritto  di prelazione con le modalita' di cui  all'articolo  8  della  legge  26 maggio 1965, n. 590.
120. Nel periodo di  affiancamento  il  giovane  imprenditore  e' equiparato  all'imprenditore   agricolo   professionale,   ai   sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

01.11.2019 - @RIPRODUZIONE RISERVATA - RICAMBIO GENERAZIONALE IN AGRICOLTURA. L’OPPORTUNITA’ DEL CONTRATTO DI AFFIANCAMENTO PER L’AZIENDA AGRICOLA E L’ENOLOGO - autore Avv. Mario Fusani - GF Legal - articolo pubblicato su L'Enologo