Giugno 2019
 

DECRETO ENOTURISMO: NUOVE OPPORTUNITA’ DI LAVORO

 

Rubrica "Diritto&Lavoro"
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Rivista ufficiale di Assoenologi

L’Italia dell’enoturismo, o turismo del vino, offre una infinita possibilità per la crescita del Paese. Oltre a valorizzare le produzioni vitivinicole del territorio, offrirà nuove opportunità di lavoro per il settore anche con contratti a tempo determinato (dopo le modifiche del c.d. “Decreto Dignità”)

L’ENOTURISMO E’ FINALMENTE LEGGE
L’attività enoturistica è considerata attività agricola connessa, ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato”. A stabilirlo è il recente Decreto attuativo del MIPAAFT pubblicato nella GU del 15 aprile 2019 nel quale vengono specificate le Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica.

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ENOTURISMO COME ATTIVITA’ CONNESSA
Il testo infatti, oltre a chiarire la definizione stessa di “enoturismo” o “turismo del vino”, definisce nel dettaglio alcune semplificazioni fiscali per le aziende agricole e gli standard minimi di qualità dei servizi offerti.

Va specificato che il Decreto individua l’enoturismo quale attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell’art. 2135 del codice civile ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del codice civile.

In particolare, l’aver riconosciuto la connessione all’attività agricola, permette alle società agricole (società di persona e di capitali), di poter beneficiare di alcuni potenziali vantaggi anche per quanto concerne eventuali necessità di assunzione di personale.

Infatti, non c’è dubbio che così come inteso e declinato all’art. 2 del Decreto Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell’attività enoturistica, l’Enoturismo possa rappresentare una risorsa ulteriore per tutto il settore oltre che una fonte di ulteriore spinta per nuove occupazioni.

Il Decreto dispone che sono considerate attività enoturistiche, “tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche ( DOP, IGP) nelle cui aree si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo,

  • le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine;
  • le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere;
  • le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmi didattica;
  • le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli standard di cui all’art. 2, commi 1 e 2.

 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E LA “CAUSALE DEL CONTRATTO A TERMINE” DOPO LE MODIFICHE DEL C.D. “DECRETO DIGNITA’
Con riferimento alle possibilità di impiego, questo provvedimento offre l’occasione per fare brevemente il punto sui contratti a tempo determinato e poi per vedere quale sia nello specifico l’applicabilità di queste novità nel settore agricolo.

Come noto, infatti, dopo l'approvazione in Senato lo scorso 7 agosto 2018, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 c.d. Decreto Dignità.

In tal senso va ricordato come oggi, la durata massima del contratto a termine è scesa da 36 mesi a 24 mesi e che, in alcuni casi come di seguito specificati, è necessario l’inserimento nel contratto della “causale nel contratto a termine”, vale  a dire la giustificazione dettagliata per cui il datore di lavoro ha scelto di applicare un contratto a termine.

Per i contratti fino a 12 mesi di durata, non è necessario indicare alcuna causale.

Se il contratto eccede i 12 mesi, anche in virtù di proroghe e rinnovi, è necessario indicare una delle causali che giustifica il rapporto, ovvero:

  • Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività,
  • Esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Le causali di cui sopra debbono essere indicate per iscritto nel contratto individuale di lavoro.
In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi senza indicazione della causale il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dal superamento dei 12 mesi.
Come detto, se il contratto ha una durata iniziale superiore a 12 mesi la causale deve essere inserita sin dall’inizio.
In caso di proroga, la causale va inserita solo se il periodo aggiuntivo determina il superamento di 12 mesi. Non sono ammesse più di 4 proroghe (anziché 5) nell’arco massimo dei 24 mesi.

Tra le altre novità inserite, c’è anche quella connessa ai tempi per l’eventuale impugnazione stragiudiziale. Viene infatti ampliato il termine per impugnare il contratto, che passa da 120 a 180 giorni dalla data di cessazione del singolo contratto.
Le nuove regole trovano applicazione anche nei rapporti tra le agenzie di somministrazione e i lavoratori da esse dipendenti.
Inoltre la causale di cui alla lettera a) “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori", si deve riferire all’impresa utilizzatrice.

Viene inoltre previsto che in caso di somministrazione a tempo determinato, alla quale il decreto legge n. 87/2018 ha esteso la disciplina dei rapporti di lavoro a termine, il limite massimo di rapporti instaurabili è elevato dal 20% al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al primo gennaio dell'anno di stipula del contratto.
Il contributo introdotto dall'art. 2, comma 28, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, vale a dire l'1,4 % che grava oggi sull'imponibile contributivo di tutti i contratti a tempo determinato, e finalizzato a finanziare l'Aspi (ora Naspi) viene incrementato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE AGRICOLO E VITIVINICOLO
Una volta viste le principali novità, è doveroso ora sottolineare che per chi opera in ambito agricolo esistono delle deroghe molto importanti.

Infatti, i datori di lavoro agricolo, potranno continuare ad occupare operai a tempo determinato in modo pienamente libero e flessibile, come in precedenza, senza vincoli di forma, di causale, di proroga e di rinnovo.
Analogamente, l’incremento contributivo dello 0,5% posto a carico dei datori di lavoro che rinnovano contratti a tempo determinato in aggiunta al contributo dell’1,4% finalizzato a finanziare la Naspi, non trova applicazione ai rapporti instaurati con gli operai agricoli a tempo determinato in ragione del fatto che questi ultimi sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale ammortizzatore sociale.

In conclusione è utile sapere che tutti coloro che potrebbero essere inseriti nell’ambito delle attività enoturistiche così come disciplinate nel decreto oggetto del presente commento, potranno quindi beneficiare del sistema di deroghe previsto per il settore agricolo.

Si tratta dello stesso regime derogatorio di cui godono coloro che lavorano in attività stagionali, in ambito artistico e tecnico all’interno delle Fondazioni di produzione musicale, nelle "start-up innovative" previste dall'art. 25 della Legge n. 221/2012 per il periodo di quattro anni dalla loro costituzione e di coloro che rientrano nelle altre casistiche previste dall'art. 29 del D.lgs. 81/2015.

@RIPRODUZIONE RISERVATA - DECRETO ENOTURISMO: NUOVE OPPORTUNITA’ DI LAVORO - autore Avv. Mario Fusani - GF Legal - articolo pubblicato su L'Enologo