COOPERATIVE SOCIALI E LAVORATORI DISABILI E SVANTAGGIATI
Anche nel settore vitivinicolo e in particolare per chi opera mediante Cooperative Sociali, sono previsti alcuni meccanismi per l’inserimento lavorativo di persone disabili.
Prima di esaminare la disciplina specifica è utile brevemente riepilogare, da un punto di vista generale alcuni dei tratti principali della normativa in materia.
Infatti, dal gennaio 2018 le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti dovranno aver assunto un disabile entro i successivi 60 giorni non essendoci più il vincolo legato ad una nuova assunzione dopo il raggiungimento della suddetta soglia minima.
Viene così posto termine al meccanismo della gradualità previsto dall'art. 3, co. 2, L. n. 68/1999 secondo il quale l'obbligo scattava con la sedicesima assunzione, nonché il regime transitorio che consentiva il differimento di un anno del predetto obbligo dalla sedicesima assunzione.
Per quel che concerne i meccanismi di calcolo delle quote per definire il numero di persone disabili da assumere, devono essere considerati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato senza però considerare i seguenti soggetti (art. 4, L. n. 68/1999):
- lavoratori disabili occupati ai sensi della L. n. 68/1999;
- lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
- dirigenti;
- lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore;
- lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività;
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori ammessi al telelavoro;
- apprendisti;
- lavoratori assunti in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- lavoratori assunti con contratto a tempo parziale e intermittente vanno computati per la quota di orario effettivamente svolto.
Per quanto riguarda più nello specifico l’ambito delle Cooperative sociali, in primo luogo va evidenziato che si tratta di imprese che hanno come scopo, quello di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini così come previsto dall’art. 1 della Legge 391/1991. Tale scopo è ottenuto nell’ambito del settore agricolo e vitivinicolo in particolare, con il preciso fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
E’ inoltre possibile identificare due tipologie di Cooperative Sociali.
- Cooperative sociali di tipo A: le quali gestiscono servizi sociali come centri di aggregazione per ragazzi, centri sociali per anziani.
- Cooperative sociali di tipo B, tra cui quelle che operano in ambito vitivinicolo e che svolgono attività produttive finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con svantaggi fisici o psichici, le ragazze madri, ex detenuti, ex tossicodipendenti, ecc.
Le cooperative sociali di tipo B possono svolgere qualsiasi attività di impresa (agricola, industriale, artigianale, commerciale e di servizi) con l’obiettivo di destinare almeno il 30% dei posti di lavoro così creati a persone svantaggiate, che diversamente potrebbero rimanere escluse dl mondo del lavoro.
In questo caso, le persone disabili devono costituire almeno il 30% della compagine sociale.
E’ altresì interessante rilevare come le aliquote contributive dovute per la loro assicurazione obbligatoria siano ridotte a zero.
Inoltre, le Cooperative sociali di tipo B sono imprese che mettono a disposizione servizi e personale specializzato, oltre ad effettuare inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati in strutture imprenditoriali.
I soci della cooperativa sociale di tipo B possono inoltre essere:
- Soci ordinari che esercitano un’attività retribuita i quali devono rappresentare la maggioranza dei soci aventi diritto di voto;
- Soci volontari, in misura non superiore al 50% del numero complessivo di soci che, come nelle Organizzazioni di Volontariato, hanno diritto solo al rimborso delle spese, fatto salvo l’assicurazione infortuni e malattie professionali;
- Persone giuridiche pubbliche e private;
- Soci “persone svantaggiate” che, compatibilmente con il loro stato di salute fisica e psichica, partecipano alla attività lavorativa degli altri componenti la base sociale.
Il numero di tali soci deve essere pari almeno al 30% dei lavoratori (soci e non soci) della cooperativa.
Questo strumento, quindi come visto, potrebbe senz’altro essere di grande interesse per la platea di soggetti che più in generale operano nell’ambito vitivinicolo, unendo qualità dei prodotti con la promozione di percorsi socio-occupazionale e di inserimento lavorativo.
01.2019 - @RIPRODUZIONE RISERVATA - COOPERATIVE SOCIALI E LAVORATORI DISABILI E SVANTAGGIATI - autore Avv. Mario Fusani - GF Legal - articolo pubblicato su L'Enologo