Smart working per i lavoratori fragili

SMART WORKING PER LAVORATORI FRAGILI DIPENDE DALLE ESIGENZE IMPRENDITORIALI

Lo smart working per i lavoratori fragili è tornato, in concomitanza della sua proroga al 31 marzo 2024 avvenuta ad opera della legge di conversione del Decreto Anticipi, ad essere oggetto di pronunce giurisprudenziali, volte a fare chiarezza sulla sua concreta implementazione.

Ordinanze Smart working e lavoratori fragili: Tribunale di Trieste 21 Dicembre 2023 e Tribunale di Roma 8 Marzo 2021

Sul tema si è pronunciato il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 21 dicembre u.s., precisando che tale modalità di svolgimento della prestazione è strettamente condizionata alla compatibilità della stessa con le caratteristiche della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative dell’imprenditore.

Nel caso di specie, infatti, il Tribunale ha rigettato il ricorso di una lavoratrice che lamentava l’illegittima riduzione delle giornate lavorative in modalità agile, da 5 a 2 settimanali.

La società datrice, infatti, alla scadenza dell’accordo individuale prevedente la modalità di svolgimento della prestazione con modalità full remote, adducendo esigenze aziendali ed organizzative, comunicava la riduzione delle giornate di lavoro in modalità agile.

Pertanto, la ricorrente lamentava la propria totale incompatibilità con lo svolgimento della prestazione in presenza, data la sua invalidità riconosciuta al 50% dovuta ad una artrite reumatoide in trattamento con farmaci immunosoppressori.

Sebbene sia incontestabile il fatto che l’autonomia del datore nell’organizzazione della propria attività sia sottoposto a limiti e, tra questi, la predisposizione dei lavoratori fragili a modalità di lavoro agile, è altresì vero che quest’ultima è subordinata alla coerenza di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa con le esigenze d’impresa.

Infatti, per quanto la patologia della lavoratrice sia presupposto stesso del diritto, quest’ultimo non è privo di condizioni e, nel caso de quo, le ragioni avanzate dal datore sono state ritenute logiche e concrete.

Sicché, già in passato, il Tribunale di Roma, con ordinanza dell’8 marzo 2021, si era espresso sul tema, affermando che il diritto allo smart working per lavoratori fragili non costituisce diritto soggettivo perfetto, ma è condizionato alle compatibilità con le esigenze organizzative.

Orbene, le ordinanze qui riportate, chiariscono circostanza per cui la previsione normativa relativa al diritto allo smart working per i lavoratori fragili richiama quanto previsto per i genitori di figli under 14 e, dunque, la compatibilità della modalità in argomento con le caratteristiche della prestazione.

Considerazioni sul diritto allo Smart working

Alla luce di quanto sopra, non si può che evidenziare l’inadeguatezza delle previsioni relative allo smart working, inizialmente concepite come misure emergenziali e di volta in volta poi prorogate. Essendo ormai misure concretamente in vigore da circa quattro anni, e non essendo improbabile una loro futura ulteriore proroga, non sembrerebbe più sensato trattarle come misura “emergenziali”, potendo risultare utile valutare l’opportunità di un intervento legislativo che faccia definitivamente chiarezza.

Tuttavia, al contempo, ci si potrebbe chiedere se la previsione del diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili sia supportata da ragioni meritevoli di essere, ancora, soddisfatte.

Essendo stata concepita come misura emergenziale volta a tutelare i soggetti fragili dal rischio di contagio da Covid, sembrerebbe essere ormai andata ben oltre la sua stessa ratio.

Con ciò non si intende che non vi siano più rischi legati al contagio da Sars-cov-2, ma che la loro portata si sia gradualmente e indubbiamente ridotta.

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04/03/2024 @RIPRODUZIONE RISERVATA – SMART WORKING PER LAVORATORI FRAGILI DIPENDE DALLE ESIGENZE IMPRENDITORIALI – GF LEGAL