CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. PROROGA E RINNOVO SUPERIORE A 12 MESI NELLA LEGGE DI CONVERSIONE
PREVISTA UNA ULTERIORE POSSIBILITA' PER LE AZIENDE, in presenza di specifici accordi, DI STIPULARE, PROROGARE O RINNOVARE CONTRATTI A TERMINE PER UN PERIODO SUPERIORE A 12 MESI.
La Legge n.206/2021, entrata in vigore lo scorso 25 luglio, ha apportato importanti modifiche al Decreto Dignità ed alla disciplina delle c.d. causali che prevedevano la stipula o la proroga di un contratto a termine per un periodo superiore a 12 mesi solo in presenza di due esigenze aziendali ben specifiche.
Prima delle modifiche della Legge n.206/2021 stipula o la proroga di un contratto a termine per un periodo superiore a 12 mesi sarebbe stata possibile solo in presenza di:
- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
Con la Legge di conversione è stata aggiunta una terza condizione: “b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51”
Nello specifico all’art.19 del Dlgs 81/2015 comma 1.1. recita “Il termine di durata superiore a 12 mesi, ma, comunque, non eccedente i 24, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’art. 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”.
Qualora ricorrano le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi sarà, pertanto, possibile stipulare contratti a tempo determinato, che già all’atto della stipula prevedano una durata minima superiore ai dodici mesi, anche solo di un giorno. Tale ultima possibilità, tuttavia, è limitata nel tempo, essendo specificato che la stessa sarà utilizzabile solo fino al 30 settembre 2022.
A fornire maggior chiarezza sul punto è intervenuto l'Ispettorato del Lavoro con la nota 1363 del 14 settembre 2021 con un chiarimento sul limite temporale specificando che riguarda esclusivamente i contratti a tempo determinato con una durata iniziale superiore ad un anno.
In sintesi:
- in presenza delle specifiche esigenze previse dalla contrattazione collettiva, la proroga e il rinnovo sarà sempre ammessa fino ad un massimo di 24 mesi;
- la stipula di un contratto a termine di durata maggiore di 12 mesi, invece, sarà possibile solo fino al 30 settembre 2022.
Per poter usufruire delle deroghe fin qui descritte, è, in ogni caso necessario che dei contratti collettivi, anche aziendali, prevedano delle specifiche esigenze che giustifichino una durata del contratto superiore ai 12 mesi.
Da un punto di vista oggettivo, le esigenze da indicare nell’accordo dovranno essere “specifiche”, cioè chiare, precise e puntuali, in modo da non lasciare spazio ad ambiguità o genericità, tanto più se si tratta di accordio aziendali. Formulazioni vaghe e generiche potrebbero, infatti, essere dichiarate nulle in caso di contenzioso giudiziale o a seguito di accertamenti da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
I contratti collettivi a cui si fa riferimento, inoltre, devono essere intesi in senso ampio. Rientrano nella fattispecie, non soltanto i contratti collettivi nazionali e/o territoriali, ma anche i contratti collettivi aziendali, purché stipulati dai rappresentanti delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Quando si parla di contratti, lo ricordiamo, si tratta di contratti appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In caso di “contratti collettivi pirata” (stipulati cioè da organizzazioni poco rappresentative sul territorio nazionale), infatti, gli accordi potrebbero non essere ritenuti validi in sede giudiziale, o in caso di accertamento da parte degli organi ispettivi, con pesanti conseguenze a carico del datore di lavoro.
Lo strumento dei contratti a termine costituisce un’importante risorsa in grado di garantire flessibilità alle aziende, assicurando, al contempo, pieni diritti ai lavoratori. Tale tipologia contrattuale, se correttamente utilizzata, potrebbe permette alle parti di fare fronte alle incertezze dettate dall’emergenza epidemiologica in essere e di poter organizzare al meglio la ripresa economica.
(Estratto da L'Enologo)
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11.10.2021 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. PROROGA E RINNOVO SUPERIORE A 12 MESI NELLA LEGGE DI CONVERSIONE © riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL