MISURE PER LE AZIENDE NEL DECRETO AGOSTO: CASSA INTEGRAZIONE, LICENZIAMENTI, CONTRATTI, ASSEMBLEE SOCIETARIE E WELFARE AZIENDALE
Per far fronte alla crisi economica dovuta all’emergenza da Covid-19, il Governo ha emanato ulteriori misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia con il Decreto Legge n.104, pubblicato nella GU n. 203 del 14/08/2020, c.d. Decreto Agosto, in vigore dal 15 agosto 2020.
Tra le misure previste nel Decreto Agosto, il prolungamento della cassa integrazione e del divieto di licenziamento, agevolazioni in caso di stipula e trasformazione di contratti a tempo indeterminato, benefici per le aziende in merito al welfare aziendale. Confermate anche le modalità semplificate di svolgimento delle assemblee di società.
IN QUESTO ARTICOLO:
- Decreto Agosto: chi ha diritto alle ulteriori nove settimane di cassa integrazione
- Decreto Agosto agevolazioni per le aziende: esonero contributivo
- Decreto Agosto: proroga per i contratti a termine
- Decreto Agosto: divieto di licenziamento collettivo ed individuale e casi di esonero
- Ulteriori misure a favore delle aziende: assemblee societarie e welfare
DECRETO AGOSTO: CHI HA DIRITTO ALLE ULTERIORI NOVE SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE
L’Art. 1 del DL 104/2020 “Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga” rinnova la possibilità, per le aziende che possiedono i requisiti, di poter usufruire di 18 settimane di cassa integrazione nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Il trattamento è rivolto ai datori di lavoro che nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le complessive 18 settimane sono fruibili separatamente:
- le prime 9 settimane, a decorrere dal 13 luglio 2020, in cui vengono imputati anche i periodi di integrazione precedentemente richiesti ed autorizzati ex D.L. 18/2020 che siano collocati, anche parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020.
- ulteriori 9 settimane, purché sia stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane. In questo caso, però, potrà essere versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019.
Nessun contributo è dovuto per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.
DECRETO AGOSTO AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE: ESONERO CONTRIBUTIVO
L’Art. 3 del DL 104/2020 prevede, in via eccezionale al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, con esclusione del settore agricolo, e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno ed anche in periodi successivi al 12 luglio, dei trattamento di integrazione salariale ex D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, l’esonero del versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020.
Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato di tale esonero si applica il divieto di licenziamento di cui all’art. 14 del decreto agosto, la cui violazione comporta la revoca dell’esonero contributivo con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi del decreto agosto stesso.
Ex Art. 6 del DL 104/2020, fino al 31 dicembre 2020, l’esonero contributivo è previsto, per un periodo massimo di 6 mesi, anche per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo che, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto:
- assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico e sempre che i lavoratori non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
- trasformano contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente all’entrata in vigore del decreto
DECRETO AGOSTO: PROROGA PER I CONTRATTI A TERMINE
L’Art. 8 del DL 104/2020 “Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine” prevede che In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
DECRETO AGOSTO: DIVIETO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO E INDIVIDUALE E CASI DI ESONERO
L’Art. 14 del DL 104/2020 “Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo” stabilisce:
- Il divieto di licenziamento
- collettivo, e sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, per le aziende che:
non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale per Covid-19 di cui all’art. 1 del Decreto Agosto o dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 del Decreto Agosto stesso;
tale divieto non si applica se il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL, o di clausola di contratto di appalto.
(Leggi il nostro contributo "cambi d'appalto e blocco dei licenziamenti al tempo del covid-19")
- individuale per giustificato motivo oggettivo e sospensione delle procedure ex art. 7 L. 604/1966 in corso, per le aziende che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale per Covid-19 di cui all’art. 1 del Decreto Agosto o dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 del Decreto Agosto stesso.
- La possibilità di licenziamento:
- Se l’azienda ha già definitivamente cessato l’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione delle società senza continuazione, anche parziale, dell’attività.
- Se nel corso della liquidazione non si configura un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.
- In caso di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro e limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo.
- In caso di fallimento, qualora non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o quando ne sia disposta la cessazione Qualora si disposto l’esercizio provvisorio di un ramo d’azienda sono esclusi dal divieto di licenziamento i settori non compresi nel ramo.
Segnaliamo, inoltre, altri due interessanti articoli del Decreto Agosto rivolti alle aziende:
Art. 71 del DL 104/2020 “Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società”
Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Tema che abbiamo affrontato nell'articolo su Diritto24 de Il Sole 24ore visionabile QUI
Art. 112 del DL 104/2020 “Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020”
Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.
Fonte:
- GU n.203 del 14 agosto 2020
- Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 del Governo
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19.08.2020 - MISURE PER LE AZIENDE NEL DECRETO AGOSTO: CASSA INTEGRAZIONE, LICENZIAMENTI, CONTRATTI, ASSEMBLEE SOCIETARIE E WELFARE AZIENDALE © riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL STP