RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO. ULTERIORI CHIARIMENTI DALLA GIURISPRUDENZA

Con la sentenza del 7 maggio u.s. il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro Giudice Dott.ssa Isabella Calia, si è pronunciato in materia di rapporti di lavoro ed in particolare in merito all’annosa e sempre attuale questione circa la sussistenza o meno degli indici necessari affinché un rapporto di lavoro possa essere considerato di tipo subordinato.
Il caso trattato, ha riguardato la rivendicazione di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di operaio addetto alle pulizie nei confronti del titolare di una palestra.
Nel corso del giudizio, le parti hanno avanzato contestazioni rispetto alle reciproche pretese.
In particolare la parte resistente, non solo ha evidenziato che l’incarico si sia svolto in assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione ma anche come tale incarico venisse assunto saltuariamente.
Il Giudice, dopo aver svolto anche la fase istruttoria, ha prima di tutto evidenziato come l’onere probatorio relativo alla dimostrazione della sussistenza della subordinazione, posto a carico di parte ricorrente ai sensi dell’art. 2697 c.c., non sia stato assolto.
Oltre a ciò, nella sentenza viene sottolineato che a tale onere si accompagna anche quello di dover dimostrare la sussistenza degli elementi (c.d. indici rivelatori) caratteristici della subordinazione, anche e soprattutto qualora il rapporto sia stato diversamente qualificato dalle parti cosi come ricordato anche in precedenti sentenze da parte della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. n. 1427 del 15/02/1997; n. 5826 del 13/03/2007 e n. 5872 del 04/03/2008).
In aggiunta, nella sentenza viene ribadita la necessità, al fine di dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che il prestatore di lavoro fornisca la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato alla luce di quanto affermato anche in questo caso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11530 del 2013.
In particolare, secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza, l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo è il vincolo di soggezione del lavoratore ai poteri direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell’autonomia e inserimento nell’organizzazione aziendale così come ribadito nelle sentenze di Cassazione n. 16935 del 2013, n. 23999 del 2012 e 1893 del 2007.
Il Giudice, inoltre, ricorda che accanto alla soggezione ai tre poteri sopra citati, è doveroso citare anche gli ulteriori indici che la Giurisprudenza ha individuato al fine di riconoscere la sussistenza della subordinazione.
Si tratta: dell’assenza di rischio, della continuità della prestazione, dell’osservanza di un orario di lavoro, della cadenza a misura fissa della retribuzione, della localizzazione della prestazione, dell’utilizzo di mezzi produttivi del datore di lavoro e dell’obbligo di giustificare le assenze.
Nel caso in esame, la documentazione fornita (da qui emerge ancora una volta l’importanza del materiale probatorio) e le altrettanto significative risultanze ottenute dalle prove testimoniali non hanno fornito elementi adeguati e sufficienti per ritenere che le mansioni di operaio addetto alle pulizie fossero state svolte dal ricorrente alle dipendenze della convenuta.
Ancora una volta è risultata decisiva l’analisi circa la presenza o meno dell’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, vale a dire la presenza del vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, tale per cui lo spazio di autonomia del lavoratore risulti compresso nell’ambito del suo inserimento all’interno dell’organizzazione aziendale.
Nell’analisi delle circostanze richiamate nello specifico giudizio, è interessante soffermarsi ed evidenziare come il Giudice, non abbia ritenuto probanti nemmeno i c.d. “fogliettini” prodotti unitamente al ricorso che la resistente avrebbe lasciato nella palestra con l’indicazione di cosa pulire.
Ciò, in quanto, a detta del Giudice, quel materiale costituisce un elemento “neutro”, non essendo incompatibile con una prestazione lavorativa autonoma e occasionale la necessità di un minimo coordinamento tra le parti e poi anche perché i fogli prodotti in giudizio sono privi di data e non specificano nulla sul periodo di lavoro e sull’invocata sussistenza della subordinazione.
Alla luce di queste considerazioni nonché di tutte le risultanze processuali emerse in corso di causa, la domanda è stata rigettata non ritenendo il Giudice che sia possibile accertare la sussistenza degli elementi caratterizzanti il lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. e gravando in aggiunta, parte ricorrente anche della refusione di metà delle spese del giudizio,
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09.05.2019 - AUTONOMIA E SUBORDINAZIONE ULTERIORI CHIARIMENTI DALLA GIURISPRUDENZA © riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL STP