L'ARTICOLO 29 DEL D.LGS. N. 276 DEL 2013 E I SUOI PROBLEMI APPLICATIVI
Con la sentenza n. 22728 del 4 ottobre 2013, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha statuito l'assenza della responsabilità solidale per l'azienda committente in relazione ai crediti del lavoratore dipendente dell'azienda appaltatrice maturati in seguito alla fine del contratto d'appalto. La vicenda concerne un dipendente di azienda appaltatrice che dopo essere stato licenziato non aveva ottenuto dal datore di lavoro l'indennità di mancato preavviso e si era rivolto alla società appaltante per ottenere quanto dovuto in base a questo titolo.
In seguito il Tribunale di Gela e la Corte d'Appello di Caltanissetta si erano pronunciati non accogliendo la richiesta del lavoratore stabilendo che il giudizio avrebbe dovuto proseguire solo verso il datore di lavoro.
Secondo i giudici della Corte d'Appello non sussistevano i presupposti per riconoscere la responsabilità solidale della società appaltante poiché il contratto d'appalto in questione era cessato prima che l'appellante venisse licenziato dalla società appaltatrice, e quindi il trattamento retributivo non era riferibile al contratto d'appalto, ma al contrario era riferibile alla scelta del datore di lavoro di terminare il rapporto di lavoro.
E' interessante ricordare anche che il ricorrente non aveva prodotto alcun elemento volto a provare che il recesso del rapporto di lavoro era stato provocato dalla fine dell'appalto e quindi in mancanza della dimostrazione di un nesso di causa o comunque di carattere temporale tra cessazione del rapporto di lavoro e appalto l'impresa appaltante non poteva essere riconosciuta responsabile in solido.
Nel giudizio promosso in Corte di Cassazione il lavoratore ha cercato di sostenere la natura retributiva dell'indennità sostitutiva del preavviso per poter quindi invocare l'applicazione nel caso concreto la responsabilità solidale delle imprese convenute e cioè dell'appaltante e dell'appaltatore.
La tesi del ricorrente era volta a dimostrare che l'articolo 29 del D.lgs. n. 276 del 2003 nel definire il suddetto meccanismo di responsabilità ricomprende anche i trattamenti retributivi posti a carico dei due soggetti citati.
In questo caso, il ricorrente sostiene che conseguentemente non possa trovare applicazione quanto affermato dalla Corte d'Appello secondo la quale il contratto d'appalto si era concluso prima della risoluzione del rapporto di lavoro visto che sempre secondo il ricorrente il meccanismo della responsabilità solidale era costituito dall'esistenza del contratto d'appalto e dall'esecuzione del lavoro all'interno di tale contratto.
Secondo la Corte di Cassazione le motivazioni del ricorrente sono infondate. Perla Suprema Corte, la questione sollevata dal ricorrente, secondo cui il carattere giuridico dell'indennità prevista per mancato preavviso sarebbe di tipo retributivo e che sarebbe anche l'elemento per ricondurla ai trattamenti
per i quali è prevista l'applicazione del meccanismo della responsabilità solidale, per la Corte, al contrario, non è sufficiente a dimostrare la mancanza della prova dell'esistenza del nesso di causa tra il recesso e il contratto d'appalto tale da poter giustificare l'applicabilità del meccanismo della solidarietà.
per i quali è prevista l'applicazione del meccanismo della responsabilità solidale, per la Corte, al contrario, non è sufficiente a dimostrare la mancanza della prova dell'esistenza del nesso di causa tra il recesso e il contratto d'appalto tale da poter giustificare l'applicabilità del meccanismo della solidarietà.
La Cassazione ha sottolineato che era già stato verificato dalla Corte d'Appello che il contratto d'appalto si era concluso prima che il rapporto di lavoro venisse risolto con decisione autonoma del datore di lavoro per cause che non era possibile mettere in relazione all'appalto.
Secondo la Corte di Cassazione, l'indennità di mancato preavviso del licenziamento non era esigibile nei confronti del committente considerato che tale indennità era maturata in seguito alla cessazione del contratto di appalto e conseguentemente il credito vantato dal lavoratore non derivava dalla lavoro svolto nell'ambito del contratto d'appalto ma dalla decisione di interrompere il rapporto di lavoro
presa del datore di lavoro in seguito comunque alla fine dell'appalto.
presa del datore di lavoro in seguito comunque alla fine dell'appalto.
Infine la Corte di Cassazione ha affermato che non esiste alcuna prova che dimostri come il licenziamento sia stato la diretta conseguenza della fine del contratto d'appalto.
© riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL STP