Licenziamenti collettivi e Corte di Cassazione

LICENZIAMENTI COLLETTIVI: L’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE VA CONSOLIDANDOSI

La Corte di Cassazione continua ad occuparsi di licenziamenti collettivi, ribadendo il proprio orientamento.

In particolare l’ordinanza del 06 febbraio 2023 n. 3511 riafferma, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, che, benché l’individuazione dei lavoratori da licenziare debba avvenire riguardo al “complesso aziendale”, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può anche essere limitata agli addetti di un determinato reparto, di uno specifico settore o sede territoriale.

 

IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA E L’OGGETTO DELL’ESAME CONGIUNTO

Affinché ciò sia percorribile occorre che, nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, tra le altre indicazioni, siano esplicitamente dettagliate:

  • Le relative ed oggettive esigenze tecnico-produttive,
  • Le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione e le ragioni per le quali siano stati individuati gli addetti prescelti (ad esempio in quanto non assegnabili ad altre sedi e/o comunque in quanto non svolgenti mansioni fungibili con quelle di dipendenti assegnati ad altri reparti o sedi).

Tali specifiche sono determinati per la tenuta dell’intera procedura, e dei successivi licenziamenti, oltre che imprescindibili per consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti.

In altre parole, già e soprattutto, in sede di comunicazione è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata, al precipuo fine di consentire alle OO.SS., anche in fase di esame congiunto, di poter verificare il nesso fra le ragioni che determinano l’esubero di personale e le unità lavorative che l’azienda intenda concretamente espellere.

Alla luce di quanto detto, la delimitazione della platea dei lavoratori destinatari del licenziamento collettivo è condizionata agli elementi dettagliati nella comunicazione di avvio ed acquisiti in sede di esame congiunto.

 

CARENZA DELLA COMUNICAZIONE E CONSEGUENZE: LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI

In difetto di esigenze e situazioni particolari esposte nella comunicazione, e di conseguente valutazione in sede di esame congiunto, la scelta deve necessariamente interessare i lavoratori addetti all’intero complesso, in quanto la delimitazione ad una singola unità produttiva non è legittima.
Qualora, infatti, la comunicazione risulti carente dei requisiti indicati e, come nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, faccia solo riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi.

In tale ipotesi, inoltre, la Corte di Cassazione ribadisce come si debba comminare, ove applicabile, la tutela reintegratoria.

Una simile carenza della comunicazione non costituisce, infatti, un mero vizio procedurale e di forma, ma si traduce in una vera e propria violazione sostanziale, ossia una grave violazione dei criteri, rappresentata dall’applicazione di criteri di scelta ad una platea di licenziabili che è stata illegittimamente delimitata, rispetto all’intero complesso aziendale.

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: LICENZIAMENTI COLLETTIVI LEGGE 223/1991

Come noto, la ratio sottesa alla procedura collettiva di riduzione di personale, di cui alla L.223/1991 s.m.i, è senza dubbio quella di garantire la trasparenza dell’intera procura ed il controllo delle organizzazioni sindacali sull’effettività della scelta datoriale di ridurre il personale della propria azienda.

Posta tale ratio, appare evidente come tutte le oggettive esigenze tecnico-produttive ed organizzative ed i presupposti che giustificano e fondano l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo, anche (e si potrebbe dire soprattutto) ove circoscritto ad un’unica unità produttiva, debbano essere dettagliatamente descritte nella comunicazione di avvio della procedura, oltre che emergere chiaramente in sede di esame congiunto.

La Giurisprudenza, da tempo e consolidando il proprio orientamento, si è concentrata proprio su tali aspetti, in carenza e/o incompletezza dei quali i relativi licenziamenti non potranno che essere dichiarati illegittimi, con le relative conseguenze di legge.

 

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28/06/2023 @RIPRODUZIONE RISERVATA - Licenziamenti collettivi e Corte di Cassazione - GF LEGAL