Assemblea totalitaria e abuso di maggioranza
Sentenza n.3185 del Tribunale di Napoli, 30 marzo 2022, su assemblea totalitaria e abuso di maggioranza
La Sentenza n. 3185, pubblicata dal Tribunale di Napoli, il 30 marzo 2022, il cui numero di ruolo risale al 2018, con la pronuncia di merito, afferma e ribadisce due rilevanti principi di diritto, condivisi da Giurisprudenza e Dottrina, meritevoli di particolare attenzione.
Prendiamo in esame le questioni affrontate e risolte dal Tribunale di Napoli riguardo "Assemblea totalitaria" e "Abuso di maggioranza"
Assemblea totalitaria
La prima questione affrontata e risolta dal Tribunale di Napoli riguarda l’assemblea totalitaria.
Nella Sentenza in esame, il Giudice ha rilevato che l’accertamento della presenza dell’intero capitale sociale e della maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, esclude la rilevanza della mancanza delle formalità previste per la convocazione dell’assemblea.
La Sentenza ricorda che, secondo il disposto di cui all’art. 2379 c.c, in caso di assemblea totalitaria, è precluso al socio, che vi ha partecipato, anche se non regolarmente convocato, e che ne ha consentito lo svolgimento, di impugnare la delibera che ne dovesse risultare.
Si tratta di una disposizione, attraverso cui il Legislatore ha voluto salvaguardare il principio generale che permea il diritto societario, ovvero quello di garantire, il più possibile, la stabilità delle decisioni assembleari.
Abuso di maggioranza nelle deliberazioni assembleari
Il secondo fondamentale tema su cui si è espressa la Corte, riguarda l’abuso di maggioranza.
Questa fattispecie, seppur non tipizzata dal Legislatore, si configura come un ipotesi speciale del più ampio genus dell’abuso del diritto, che si viene a realizzare attraverso comportamenti posti in violazione delle regole generali di buona fede e correttezza.
Il Giudice Ordinario, prosegue chiarendo che, nello specifico caso di delibere assembleari, in ambito societario, assunte arbitrariamente o fraudolentemente dai soci di maggioranza, al fine di perseguire interessi difformi da quelli societari, ovvero per ledere i diritti del singolo partecipante, le medesime possono essere impugnate, dai soggetti interessati o lesi, che si sono astenuti o espressi in modo difforme, ai fini dell’annullamento di detta delibera.
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