Novità Smart Working e Contratti a termine in somministrazione - Legge 24 febbraio 2023 n. 14 Decreto Milleproroghe

Novità Smart Working e Contratti a termine in somministrazione

Il 27 febbraio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe, con modifiche relative alla disciplina dei rapporti di lavoro, riguardanti anche Smart Working e contratti a termine in somministrazione.

Approfondiamo:

  • Proroga al 30 giugno 2023 per lavoro in Smart Working, le condizioni
  • Deroga fino al 2025 per contratti a termine in somministrazione superiori ai 24 mesi

 

Proroga al 30 giugno 2023 per lavoro in Smart Working, le condizioni

Per i dipendenti in condizioni di fragilità, appartenenti sia al settore pubblico che privato, è stata prorogata, fino al 30 giugno 2023, la possibilità di rendere la propria attività in modalità agile, in forma semplificata (cioè in assenza in assenza degli accordi individuali ma sempre nel rispetto degli obblighi informativi previsti dalla Legge n. 81/2017).

Nel caso vi fosse incompatibilità tra la modalità lavorativa agile e le mansioni del lavoratore agile, quest’ultimo potrà essere adibito ad altre mansioni, compatibili con la modalità agile e con l’inquadramento del lavoratore, senza diminuzione della retribuzione.

È stata, inoltre, prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità di svolgere in modalità agile la prestazione lavorativa, anche in modalità semplificata , per i lavoratori del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14.

In tali casi, oltre alla compatibilità con le mansioni lavorative, è necessario che:

  • L’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
    L’altro genitore non risulti inoccupato.

 

Deroga fino al 2025 per contratti a termine in somministrazione superiori ai 24 mesi

La Legge di conversione del decreto Milleproroghe del 24 febbraio 2023 n. 14, ha rinviato al 30 giugno 2025 il termine entro il quale le imprese potranno avvalersi del medesimo lavoratore somministrato per periodi superiori ai 24 mesi (periodo temporale anche non continuativo), senza che ciò determini, per l’azienda utilizzatrice, l’obbligo di costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Tale condizione viene concessa purché esista un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra lavoratore e le rispettive agenzie di somministrazione.

 

Link utili:

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO TEMA
I nostri contributi hanno lo scopo di informare e fornire aggiornamenti, ad aziende ed associazioni, per comprendere ed affrontare i cambiamenti del mondo del lavoro e societario.
Ogni tema merita di essere affrontato e approfondito tenendo conto delle esigenze di ogni singola realtà aziendale.
Per questo motivo ci rendiamo disponibili a fornire maggiori informazioni sui temi trattati.
CONTATTACI

 

Se desideri semplicemente restare aggiornato sui temi del diritto del lavoro e sindacale, diritto commerciale e societario 
Seguici sui nostri canali social  Linkedin | Twitter
Iscriviti alla Newsletter qui

 

 

06/03/2023 @RIPRODUZIONE RISERVATA - Novità Smart Working e Contratti a termine in somministrazione - Legge 24 febbraio 2023 n. 14 Decreto Milleproroghe - GF LEGAL