IL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE NELLA NORMATIVA EMERGENZIALE
All’inizio della crisi pandemica, in un periodo di grande difficoltà economica e finanziaria, il Governo ha varato una serie di misure volte a preservare il livello occupazionale.
Tra gli interventi principali, il c.d Decreto “Cura Italia” (D. L. 18/2020) aveva previsto all’art. 46 il divieto di licenziamento dei lavoratori per giustificato motivo oggettivo.
Il cosiddetto blocco dei licenziamenti è stato poi prorogato fino al 2021 grazie ad altri provvedimenti.
Tuttavia, l’art. 46 del Decreto “Cura Italia” non specifica quali siano le categorie di lavoratori interessate ed, in particolare, se il blocco dei licenziamenti si rivolga anche ai dirigenti, che, notoriamente, sono soggetti ad una specifica disciplina.
Sin dalla fase iniziale dell’emergenza sanitaria, la Giurisprudenza e la Dottrina sono, da subito, intervenute ad interpretare quanto previsto dal Legislatore.
In questo articolo esamineremo tre orientamenti Giurisprudenziali, che hanno analizzato il contenuto della normativa emergenziale e dai quali, tuttavia, sono emerse opinioni contrastanti, nonché la posizione della Dottrina.